Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 43991/2023, udienza del 26 ottobre 2023, ha rilevato l’abnormità di un provvedimento del tribunale che ha dichiarato improcedibile un ricorso avverso una pronuncia di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Vicenda giudiziaria e ricorso per cassazione
Il Tribunale di (…) ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto nell’interesse di KN avverso il decreto 9/12/2021, con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ammissione dello stesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
In particolare, il giudice dell’opposizione ha rilevato che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione era stato comunicato al difensore dell’opponente, disposta la notifica a sue cure del ricorso e del decreto all’Agenzia delle Entrate e che, all’udienza così fissata, nessuno era comparso, non risultando notifica del ricorso e del decreto.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ. il difensore del KN, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione della legge processuale, per avere il giudice dichiarato la improcedibilità del ricorso per mancata comparizione delle parti, senza tener conto del disposto di cui agli artt. 181 e 309, cod. proc. civ., a mente dei quali, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti, il procedimento deve essere rinviato a udienza successiva, con cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del procedimento, ove anche a detta udienza nessuno compia. La difesa assume la piena compatibilità del disposto normativo richiamato con il rito sommario di cui all’art. 702-bis, cod. proc. civ., potendo il giudice, alla stregua del tenore delle difese, ritenere che l’istruzione non sia sommaria e fissare udienza di comparizione a norma dell’art. 183, cod. proc. civ. Pertanto, si tratta di un procedimento per il quale è prevista una commistione tra procedimento sommario e procedimento a cognizione piena, con assimilazione del primo al secondo quanto alle regole di rito. Sotto altro profilo, ha rilevato che il rito sommario è tale con riferimento unicamente alle regole che presidiano l’attività istruttoria o la trattazione della causa, la disciplina generale della comparizione delle parti non contrastando con detta finalità.
Decisione della Corte di cassazione
…Abnormità dell’atto impugnato
Il provvedimento impugnato è abnorme e va, pertanto, annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di (…) per il giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 99, d.P.R. n. 115/2002.
Deve, intanto, precisarsi che, nella specie, oggetto della impugnazione è un provvedimento con il quale è stato definito, con pronuncia in rito, un procedimento di opposizione instaurato avverso il decreto del giudice penale di rigetto di una domanda di ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti. Orbene, a norma dell’art. 99, d.P.R. n. 115/2002, avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro venti giorni dalla notizia del provvedimento davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Nel caso in esame, l’opposizione avente a oggetto l’ammissione al beneficio è stata trattata con il rito civile sommario da un giudice civile e la parte, con la dedotta violazione di legge, si è limitata a contestare la mancata applicazione di alcune regole del giudizio civile ordinario al rito sommario al quale rinvia l’art. 170, d.P.R. n. 115/2002, norma tuttavia richiamata dall’art. 84 d.P.R. n. 115/2002 solo con riferimento al decreto di pagamento degli onorari del difensore.
La Cassazione ha definitivamente chiarito, infatti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, che il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis e segg., cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115/2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (Sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Rv. 283424-01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115/2002). Con la conseguenza, per esempio, che il ricorso in opposizione di cui all’art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115,/2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione deve essere notificato all’amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al Ministero della Giustizia, diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il Ministero medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell’art. 170 del medesimo d.P.R., in quanto titolare del rapporto di debito oggetto della procedura (Sez. 4, n. 39024 del 20/9/2022, Rv. 283585-01). In effetti, la giurisprudenza di legittimità ha successivamente calibrato i principi già enunciati dal diritto vivente (Sez. U, n. 25 del 1999, Di Dona) con riferimento al riparto della competenza tra il giudice civile e quello penale in materia di impugnazioni inerenti a provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, a mente dei quali la competenza a decidere apparteneva al giudice penale in tutti i casi in cui l’istanza di ammissione o liquidazione inerisse a un procedimento penale, ritenendo invece la competenza del giudice civile per le opposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 84 e 170, d.P.R. n. 115/2002, restando al giudice penale la cognizione di quelle proposte a norma dell’art. 99 stesso d.P.R. La stessa giurisdizione civile di legittimità, peraltro, ha da tempo chiarito che il procedimento di opposizione, ai sensi dell’art. 170 d. P.R. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato) è sempre di competenza del giudice civile, anche quando riguardi provvedimenti emessi nel corso di un procedimento penale, sicché anche l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte (Sez. U. civ., n. 19161 del 3/9/2009, Rv. 609887-01). Proprio le considerazioni svolte dal giudice civile di legittimità, nell’intervento nomofilattico da ultimo richiamato, confermano, d’altro canto, la persistente valenza, solo con riferimento all’opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, di quelle invece svolte dalle Sezioni Unite penali nella sentenza Di Dona sopra richiamata e la necessità, ivi affermata, di un coordinamento di quell’autonomo e accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale e, quindi, con la disciplina propria del processo penale quando il primo sorga, sia trattato nel corso di quest’ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito. Da qui, l’orientamento che può dirsi ormai sostanzialmente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a parte qualche pronuncia isolata (il riferimento è a Sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Rv. 282858-01, in cui si è affermato che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all’art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato, pronuncia rimasta però isolata). Si distingue, invero, tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica e patrimoniale della causa, dalle controversie sull’ammissione al diritto alla difesa a spese dello Stato e sulla revoca di tali atti, nelle quali, pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale (Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Rv. 250134-01; n. 18697 del 21/3/2018, Rv. 273254-01; in motivazione, n. 1223 del 16/10/2018, dep. 2019).
…Infondatezza del motivo attinente ad un’asserita violazione di legge
Tanto premesso, il motivo con il quale è stata dedotta violazione di legge, con riferimento alle regole che sovrintendono il rito sommario civile e l’applicabilità ad esso della disciplina generale sulla comparizione delle parti è manifestamente infondato, alla stregua dei motivi che si vanno a esporre e che stanno alla base della ritenuta abnormità dell’ordinanza impugnata.
…Ragioni dell’abnormità del provvedimento impugnato
Una volta esclusa la denunciata violazione di legge, l’atto impugnato è infatti abnorme, vizio rilevabile ex officio in sede di legittimità in quanto incidente in termini essenziali sul thema decidendum devoluto (Sez. 3, n. 34683 del 14/9/2021, Rv. 282159-02 che, in motivazione, opera un rinvio a Sez. 4, n. 1488 del 13/05/1998). A tal proposito, deve ricordarsi che – nel concetto di abnormità dell’atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità – viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (Sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, ovvero provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, c. 2, Cost. (in motivazione, Sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).
La sezione quarta della Cassazione ha già riconosciuto l’abnormità del provvedimento, con il quale il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, rilevando come il provvedimento del presidente del tribunale avesse determinato l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Sez. 4, n. 1223/2019, Rv. 274908-01, cit., in cui, per l’appunto, si é precisato che l’organo giudiziario funzionalmente competente non ha deciso sull’opposizione, instradando la trattazione dell’affare lungo un erroneo percorso, con pregiudizio dell’interessato – i cui atti nel procedimento sarebbero valutati alla stregua delle regole del procedimento civile – non altrimenti eliminabile se non con l’annullamento del provvedimento adottato; n. 6875 del 13/1/2021, Rv. 280540-01, in cui si è riconosciuta l’abnormità del provvedimento con il quale il presidente del tribunale di sorveglianza aveva dichiarato irricevibile, con ordinanza de plano, il ricorso presentato avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato emesso dallo stesso tribunale per mancato versamento dell’anticipazione forfettaria e del contributo unificato, affermando che nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare l’irricevibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tantomeno per mancato adempimento di incombenti fiscali, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa). Allo stesso modo, nella specie, la decisione assunta in rito dal giudice civile delegato ha determinato un effettivo pregiudizio per l’interessato, quale conseguenza delle scansioni proprie del rito civile sommario. Trattasi di decisione, invero, neppure coerente con quanto affermato dalla stessa giurisprudenza civile di legittimità con riguardo al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato: infatti, la disciplina generale della mancata comparizione delle parti di cui agli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. non si pone in contrasto con le ragioni che hanno condotto alla sottoposizione del procedimento di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 al rito sommario speciale, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che il mero deposito del ricorso è idoneo ad attivare il giudizio e ad investire il giudice del potere-dovere di decidere, senza necessità di ulteriori atti di impulso processuale, poiché le predette norme sono compatibili con la disciplina dei procedimenti ispirati a regole di particolare concentrazione delle attività processuali (Sez. 2, civ. n. 27915 del 31/10/2018, Rv. 651035-01, proprio in un caso in cui la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le ragioni di speditezza che caratterizzerebbero il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione escludessero, per ragioni di incompatibilità, l’applicazione degli artt. 181 e 309 cod. pro. civ. e dichiarato, per l’effetto, l’estinzione del procedimento a causa della mancata comparizione delle parti ad un’udienza). Un pregiudizio che non può essere eliminato se non con l’annullamento del provvedimento adottato. Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di (…) per l’ulteriore corso.
