Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 45285/2023, udienza camerale del 3 ottobre 2023, afferma che il delitto di autoriciclaggio riguardante il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali condotte siano “ab origine” qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa (Sez. 5, n, 1203 del 2019, Rv. 277854, che ha richiamato Sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, Rv. 267497 e Sez. 5, n. 572 del 16/11/2016, Rv. 268600).
In tale prospettiva interpretativa, l’inquadramento giuridico della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento essenziale o condizione obbiettiva di punibilità non appare risolutivo, dal momento che il drenaggio di merci e risorse liquide da parte dell’amministratore della società – integrativo del delitto di bancarotta per distrazione una volta dichiarato il fallimento della società – si sarebbe comunque sostanziato, in assenza della declaratoria di fallimento, nel reato di appropriazione indebita, che rappresenta pertanto segmento di un fenomeno di consunzione ed elemento costitutivo di un reato complesso in senso lato (art. 84 cod. pen.), a sua volta delitto presupposto di quello di autoriciclaggio.
