Sia nel processo civile e sia nel penale c’è la possibilità per l’avvocato di verificare se il testimone ha avuto delle condanne che potrebbero incidere sulla sua credibilità e non solo.
L’avvocato può richiedere il casellario previa autorizzazione del giudice e alleghiamo al post un fac-simile utilizzabile sia nei procedimenti penali che civili.
Il testo unico del Casellario Giudiziale, Decreto del Presidente della Repubblica numero 313 del 14 novembre 2022 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo,) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, prevede all’articolo 22 la possibilità: “Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale. (art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)”.
La richiesta (un possibile modello è allegato alla fine del post) deve essere fatta con lungimiranza e soprattutto quando si ha notizia certa di trascorsi poco edificanti del testimone, come nel caso riportato nel fac-simile dove l’acquisizione permise di far emergere l’interdizione dall’ufficio di tutore.
Mentre nel campo penalistico la possibilità di acquisire certificati del casellario e di sentenza irrevocabili di “qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute” della persona offesa e del testimone può essere utile per valutarne la credibilità.
La sentenza della Cassazione sezione 5 numero 38158/2023 ci permette di soffermarci su una norma poco utilizzata nel nostro codice di procedura penale l’articolo 236 che prevede l’acquisizione di documenti relativi al giudizio sulla personalità sia dell’imputato e sia della persona offesa quando si deve valutare il comportamento o le qualità morali di quest’ultima in relazione al fatto per cui si procede e al comma 2 dell’articolo 236 cpp per valutare la credibilità del testimone.
L’articolo 236 cpp è mirato alla acquisizione di documentazione in relazione alle finalità probatorie.
Questa disposizione statuisce, in effetti, l’utilizzo di documenti al solo fine «del giudizio di personalità dell’imputato, o della persona offesa del reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa», ovvero «al fine di valutare la credibilità di un testimone».
Trattandosi di norma eccezionale, la previsione è tuttavia di stretta interpretazione, sicché può essere riferita esclusivamente alla tipologia di documenti prevista dalla norma: i certificati del casellario giudiziale, la documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianze, le sentenze irrevocabile di qualunque giudice italiano e le sentenze straniere riconosciute.
Si deve pertanto escludere che, nel produrre in giudizio documenti di diversa natura, la parte che lo faccia – o il giudice che li acquisisca – ne limiti arbitrariamente l’utilizzo al solo fine del giudizio sulla personalità.
Laddove il documento sia acquisito esso è dunque pienamente utilizzabile, a meno che, appunto, trattasi dei particolari documenti di cui alla disposizione da ultimo citata, altrimenti neppure acquisibili (salvo che per le sentenze irrevocabile, giusta la previsione di cui all’art 238 bis cod. proc. pen.).
Il punto centrale è che la richiesta di acquisizione del casellario o delle sentenze irrevocabili italiane o straniere sia per valutare la credibilità della persona offesa e sia per valutare la credibilità del teste.
Quanti avvocati hanno mai proceduto a tale richiesta?
La realtà sul campo dimostra una ritrosia da parte dei giudicanti ad accogliere la richiesta difensiva che spesso viene tacciata di essere meramente esplorativa o dilatoria.
Eppure sapere se il testimone abbia avuto problemi giudiziari e di che natura non è secondario per valutarne la credibilità e per la persona offesa in determinati reati anche l’acquisizione di documentazione esistente presso uffici del servizio sociale degli enti pubblici o presso uffici di sorveglianza potrebbe svelare improvvisi scenari.
Intanto si sottolinea che la richiesta deve essere fatta nel corso del giudizio di primo grado perché presentarla in sede di impugnazione lascia poche speranze.
Peraltro, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, siccome funzionalmente diretta -in armonia con la nozione generale di “istruzione dibattimentale” ricavabile dal testo dell’art. 496, comma 1, cod. proc. pen.- alla “assunzione di prove” (il cui oggetto dev’essere ricompresso nelle specifiche previsioni di cui all’art. 187 cod. proc. pen.), non può consistere nella sola acquisizione, ai sensi dell’art. 236, comma 2, cod. proc. pen., di sentenze e certificati del casellario giudiziario al fine di valutare la credibilità di un testimone, le cui dichiarazioni sono già state assunte in primo grado (Sez. 5, n. 32360, del 29/3/2018, n. m., in motiv. sub 1.2.; Sez. 2, n. 19693, del 20/5/2010, Rv. 247056; Sez. 1, n. 23161 del 16.5.2002, Rv. 221502).
