Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 44733/2023, udienza camerale del 10 ottobre 2023, chiarisce che è stato superato da plurime successive pronunzie, rimanendo isolato, il precedente di legittimità (Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Rv. 267928) secondo il quale: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, è indennizzabile anche il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva».
È stato, infatti, riaffermato – assai condivisibilmente, poiché in linea con la ratio dell’istituito della equa riparazione – il tradizionale principio secondo il quale «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale» (Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, Rv. 273425, in termini, più recentemente, Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019, Rv. 277559).
