Non è incostituzionale la previsione della dichiarazione o elezione di domicilio come condizione di ammissibilità dell’appello (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 44376/2023, udienza camerale del 19 ottobre 2023, non intravede lesioni costituzionali nella disposizione che subordina l’ammissibilità dell’appello al deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica dell’atto di citazione all’imputato.

L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è una disposizione introdotta nell’ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l’autorità giudiziaria dall’effettuare ricerche volte a individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio.

La disposizione stabilisce che «con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

L’art. 89, comma 3, d. lgs. n.150/2022 ha previsto che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.».

La Corte di appello ha, dunque, correttamente ritenuto applicabile tale regola all’appello proposto dal difensore dell’odierno ricorrente avverso una sentenza di condanna pronunciata il 7/02/2023.

Il predetto d.lgs. n. 150/2022, con l’art. 10, ha anche inserito il nuovo art. 157-bis (Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima) che, al primo comma, prevede che «1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio».

La medesima norma ha inserito anche l’art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: «Notifiche degli atti introduttivi del giudizio»), il cui terzo comma stabilisce quanto segue «3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater», nonché una nuova formulazione dell’art.164 cod. proc. pen. (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.».

Il dettato normativo, sostituendo l’inciso contenuto nell’art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.

Così delineato sinteticamente l’impianto normativo introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, occorre ricordare che il d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione».

Nella Relazione illustrativa al d. lgs. n. 150/2022 si legge «Il comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1».

Nessuno dei rilievi difensivi attinge in maniera sistematica le norme correlate al comma 1-ter citato, come pure sarebbe stato opportuno in ragione della rete di modificazioni che il sistema delle notificazioni degli atti ha subìto a opera del legislatore delegato, né sono state espresse, con riguardo alla disposizione che si assume illegittima, argomentazioni che sostengano il contrasto di quanto previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. con gli obiettivi fissati dalla legge delega (art.1, comma 1, legge 27 settembre 2021, n. 134 ove si fa riferimento a «finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive») e, in particolar modo, con l’obiettivo di rendere il procedimento penale più celere ed efficiente da realizzare, tra l’altro, secondo quanto particolareggiatamente previsto dall’art.1, comma 6 lett. f), della legge delega, a mezzo della previsione «che, nel caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.», unitamente a criteri direttivi, desumibili dal medesimo comma 6, improntati alla ricerca di un giusto equilibrio tra esigenze di celerità ed efficienza e garanzie difensive.

La difesa non ha specificamente articolato le ragioni di diritto in base alle quali l’assetto delle impugnazioni, segnatamente il principio generale della legittimazione all’impugnazione disciplinata dall’art. 571 cod. proc. pen., risulterebbe surrettiziamente stravolto, secondo quanto si legge nel ricorso, dall’introduzione di un nuovo requisito di ammissibilità dell’appello afferente alla forma dell’impugnazione. La genericità dell’argomento, che non spiega l’interferenza tra le due discipline, non consente alla Corte di vagliarne la fondatezza.

Argomento dirimente nel senso della manifesta infondatezza della questione è che non risulta irragionevole, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e anzi appare in linea con il principio del «giusto processo» imporre l’attualizzazione dell’informazione relativa al luogo in cui notificare all’imputato l’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione; essa risponde, da un lato, all’esigenza di garantire la partecipazione effettiva dell’imputato al processo penale, che rappresenta la cifra delle più recenti modifiche del sistema penale, originariamente improntato al principio della conoscenza legale (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in motivazione); dall’altro, alle esigenze di celerità del processo penale largamente illustrate tra i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante, posto che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio al momento dell’impugnazione esclude in radice ogni ritardo nell’attività dell’Ufficio funzionale alla notificazione dell’atto.

La difesa ha richiamato il fondamento costituzionale del diritto d’impugnazione quale componente essenziale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e quale rimedio funzionale alla tutela della presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.), oltre che quale strumento di controllo dell’adempimento dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari (art. 111 Cost.), ritenendo dunque che la disposizione di cui all’art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. costituisca un’ingiustificata limitazione a tale diritto.

Cita, a tale proposito, la sentenza della Corte Cost. n. 34 del 26 febbraio 2020 che, tuttavia, si è pronunciata in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». In tale pronuncia si rinviene, come costante, l’affermazione per cui, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992). E vi si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali cosicché le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell’iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà.

In tale pronuncia, la Consulta ha però anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d’impugnazione al diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi.

Ma il collegio ritiene non condivisibile il punto di partenza del ragionamento. La difesa attribuisce all’obbligatorietà della dichiarazione o elezione di domicilio l’effetto di limitare l’autonoma facoltà di appello del difensore dell’imputato e ne fa derivare un’asimmetria rispetto al potere d’impugnazione riconosciuto al pubblico ministero in caso di assoluzione, senza considerare che la necessità di acquisire dal proprio assistito la predetta dichiarazione o elezione di domicilio, che si è detto risponde ad esigenze anche di tutela dell’imputato, non comporta alcun limite al diritto d’impugnazione ma, al più, costituisce un ulteriore adempimento privo di effetti in caso di agevole reperibilità dell’assistito. Di eventuali ritardi causati da tale ulteriore adempimento nella predisposizione dell’atto con imputati non facilmente raggiungibili, il legislatore mostra del resto di aver tenuto conto laddove ha accordato al difensore un più ampio termine d’impugnazione in caso di procedimento in assenza. L’art.33, lett. f) ha, infatti, inserito all’articolo 585, dopo il comma 1, il seguente «1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.»

Escluso in radice che si possa qualificare il nuovo adempimento come limitazione al diritto d’impugnazione, altrettanto manifesta è l’infondatezza della censura nella parte in cui si sostiene un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla parte civile, alla quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà di conferire al difensore il potere di impugnare sulla base di una procura rilasciata anche prima della sentenza da impugnare. L’argomentazione risulta con evidenza inconferente, sia perchè l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all’atto di impugnazione non altera le regole che disciplinano il diritto di nomina del difensore, sia perché le peculiari prerogative del difensore dell’imputato, sancite dall’art. 99 cod. proc. pen., rendono tale figura processuale non comparabile con quella dei difensori delle altre parti private.

Così posta, la questione non risulta idonea a costituire valida illustrazione dei motivi che la sostengono, né risulta accoglibile come mera sollecitazione al collegio per la sottoposizione, d’ufficio, della questione al Giudice delle leggi.