La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 44021 depositata il 3 novembre 2023 ha esaminato la questione della (in)tempestività del rinvio pregiudiziale che, alla luce della formulazione dell’art. 24-bis cod. proc. pen., va disposto entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.; ne conseguirebbe che, una volta aperto il dibattimento, tale possibilità è preclusa anche laddove, come avvenuto nel caso di specie, il procedimento sia “regredito” alla fase antecedente a causa del mutamento nel frattempo intervenuto nella composizione del collegio giudicante.
Fatto
Il Tribunale di (…), con ordinanza del 10.5.2023, vagliando l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da alcune delle difese con contestuale rimessione della questione alla Corte di cassazione, ha disposto in tal senso e, per l’appunto, ha rimesso a tale Corte, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la decisione sulla questione di competenza per territorio in ordine ai reati per i quali procede.
Nel disporre il rinvio pregiudiziale, il Tribunale ha richiamato l’errore in cui, a suo avviso, era incorso il collegio nella precedente composizione quando, a fronte della medesima eccezione, aveva affermato la propria competenza per territorio sul rilievo secondo cui la vis actractiva (ai fini della competenza per connessione) del più grave delitto di estorsione aggravata non poteva aversi riguardo alla contestazione contenuta al capo …
La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale: osserva che nel provvedimento del Tribunale si fa espresso riferimento al fatto che la questione era già stata scrutinata dal collegio nell’ordinanza pronunciata all’udienza del 21.12.2021; aggiunge che proprio tale circostanza rende irrilevante che all’udienza del 15.3.2023 la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata rinnovata a causa della diversa composizione del collegio.
Decisione
La Cassazione ritiene che la requisitoria della Procura Generale non possa essere condivisa.
Le SS.UU. “Bajrami”, come noto, hanno analiticamente ripercorso ed analizzato proprio la questione relativa alle implicazioni processuali della modifica del collegio giudicante e, in particolare, della “regressione” del processo ad una fase antecedente la apertura del dibattimento.
In quella occasione, infatti, la Corte ebbe modo di chiarire che “… a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.)” specificando, ulteriormente, che “… pertanto – ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto (cfr. Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep. 1999, Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, Rv. 274382, entrambe in tema di competenza per territorio)“.
Nel caso in esame, in effetti, si è verificata esattamente l’evenienza segnalata dalle SS.UU. nel passo della motivazione sopra riportato: la questione di (in)competenza per territorio era stata tempestivamente (ovvero entro il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.) (ri)proposta dalle difese (che la avevano già doverosamente sollevata in sede di udienza preliminare) e, come accennato, era disattesa con ordinanza resa dal Tribunale in data 21.12.2021; una volta mutata la composizione del collegio, il processo era dunque “regredito” alla fase degli atti preliminari con la conseguenza per cui il Tribunale ben poteva prendere in esame la questione proprio in quanto tempestivamente proposta e che, tuttavia, ha potuto e dovuto affrontare alla luce del quadro normativo nel frattempo “arricchitosi” dalla previsione introdotta dal D. Lgs. 150 del 2022 entrato in vigore il 30.12.2022.
Decidendo sull’eccezione, infatti, il Tribunale ha dovuto prendere atto che le difese avevano a loro volta “integrato” la precedente eccezione con la richiesta di rimessione della questione alla S.C., come espressamente previsto dalla disposizione di nuovo conio.
In definitiva, essendo stata la questione già tempestivamente proposta, il nuovo collegio era legittimato a decidere su di essa dovendo a quel punto, applicare, sotto ogni profilo, la normativa nel frattempo entrata in vigore, in coerenza con il principio tempus regit actum, operante in ambito processuale; diversa sarebbe stata la soluzione qualora l’eccezione non fosse stata tempestivamente proposta atteso che la “regressione” del processo non avrebbe allora consentito di superare la preclusione processuale già perfezionatasi con riguardo alle questioni da dedurre entro e non oltre il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
