La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 44144 depositata il 2 novembre 2023 ha ricordato che non integra il delitto di peculato l’appropriazione di un bene privo di un valore economicamente apprezzabile, in quanto il bene tutelato dal reato previsto dall’art.314, cod. pen. si identifica nel patrimonio della pubblica amministrazione.
La Suprema Corte in merito accoglie il primo motivo di ricorso, relativo al peculato avente ad oggetto i bollettari in possesso dell’imputato.
È vero che nella casistica giurisprudenziale – al cui interno si cala la sentenza richiamata dal ricorrente -, si dà sovrapponibilità tra l’appropriazione della cosa mobile altrui e la realizzazione del reato a cui tale appropriazione è funzionale, laddove, nel caso oggetto del presente giudizio, tale sovrapponibilità non sussiste, posto che i bollettari furono rinvenuti – ancora inutilizzati – nell’abitazione dell’imputato a seguito di perquisizione.
Residua, tuttavia, ed assume nel caso di specie rilievo assorbente, la considerazione del minimo valore economico del bene (nemmeno per sua natura suscettibile di avere un valore morale o affettivo per altri).
Tale dato, alla luce di una lettura non formalistica del dato testuale, preclude la possibilità di ritenere integrata la tipicità del delitto di peculato (in tal senso, Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Rv. 219021, relativo all’uso di modelli prestampati per i libretti di idoneità sanitaria).
A tale precedente, richiamato dal ricorrente, si aggiungono quantomeno le più recenti Sez. 6, n. 44522 del 25/05/2018, Rv. 274150; Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Rv. 256686, relative all’appropriazione, rispettivamente, di tre tessere elettorali e di un pass per disabili).
La sentenza va, conseguentemente, annullata con riferimento alla condanna dell’imputato per il delitto di peculato.
