Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 40427/2023, udienza del 6 luglio 2023, esclude che, per accertare la natura di stupefacente di una sostanza, sia necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all’art. 360 cod. proc. pen., essendo all’uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell’imputato, l’indagine con narcotest et similia (tra tante, Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Rv. 257462; Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003, dep. 2004, Rv. 229364).
Anche l’orientamento di legittimità più rigoroso, che non ritiene sufficiente l’accertamento della natura stupefacente con il solo narcotest, si riferisce comunque a quei casi in cui si è al cospetto del sequestro di modestissime quantità di sostanze stupefacenti. In tali situazioni, in cui vi è una obiettiva incertezza sulla offensività concreta della condotta, si è ritenuto necessario accertare i livelli di principio attivo idonei a produrre concreti effetti stupefacenti e alterazioni dell’organismo (Sez. 3, n. 44420 del 26/09/2013, Rv. 257596).
Negli altri casi la prevalente giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può, con rigorosa motivazione, attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti (ex multis, Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968; Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Rv. 259157).
Del resto, in un sistema ispirato al principio del diritto alla prova a cui corrisponde il rischio della mancata prova, le parti hanno il diritto di fare esaminare la sostanza sequestrata da propri consulenti e di chiedere una perizia nell’incidente probatorio o nel dibattimento (Sez. 6, n. 3392 del 29/09/1992, Rv. 192311) o di condizionare l’accesso al rito abbreviato, all’espletamento di una perizia chimico- tossicologica diretta ad accertare la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza stupefacente in sequestro.
