Persone disabili e affette da ritardo mentale: non perdono per ciò stesso la capacità di testimoniare (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 44171/2023, udienza del 19 settembre 2023, esclude la necessità giuridica di assumere perizia al fine di accertare se sussista, in concreto, la capacità a testimoniare di persona disabile ed affetta da ritardo mentale.

Afferma a tal fine che l’idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione e alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza, sicché non ogni comportamento contraddittorio, ma solo una situazione di abnorme mancanza nell’escutendo di ogni consapevolezza in relazione all’ufficio ricoperto determina l’obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua capacita di testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti “qualificati” (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670-02, e Sez. 3, n. 11096 del 10/12/2013, dep. 2014, Rv. 258891-01).