Magistrato che, senza autorizzazione, coordina corsi di preparazione per l’accesso all’avvocatura e alla magistratura: la sua esposizione mediatica è irrilevante disciplinarmente (Vincenzo Giglio)

Vicenda disciplinare

Un magistrato svolge l’incarico di coordinatore di corsi per la preparazione per l’accesso alla professione di avvocato e per il concorso per magistrato ordinario.

Lo fa gratuitamente ma, limitatamente a un certo periodo, sena avere chiesto la preventiva autorizzazione al Consiglio superiore della magistratura (d’ora in avanti CSM).

Viene esercitata nei suoi confronti l’azione disciplinare per violazione dell’art. 3, comma 1, lettera c), d. lgs. n. 109/2006 (Ordinamento disciplinare dei magistrati) che sanziona appunto l’assunzione di incarichi extra-giudiziari senza previa autorizzazione del CSM.

La sezione disciplinare dell’organo di autogoverno dei magistrati ritiene provato l’addebito e sanziona il magistrato incolpato, escludendo l’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, prevista dall’art. 3-bis, d.lgs. n. 109/2006.

L’interessato ricorre per cassazione.

Decisione delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione

Le Sezioni unite si pronunciano con la sentenza n. 24048/2023 del 7 agosto 2023, RV 668736-03 e, in accoglimento del ricorso del magistrato, annullano con rinvio la decisione della Sezione disciplinare.

Segue adesso la massima tratta dalla sentenza, riportata a pag. 5 della rassegna della giurisprudenza civile della Corte di cassazione del mese di agosto 2023, scaricabile a questo link:

In relazione all’illecito disciplinare di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del d. lgs n. 109 del 2006, l’accertamento della sussistenza dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto (ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006) va compiuto su due piani distinti, ma convergenti, dovendosi dapprima valutare se la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma disciplinare non sia grave e, solo in tal caso, potendosi stabilire se la condotta abbia determinato ricadute di scarsa rilevanza sull’immagine del magistrato, in ogni caso prendendo in considerazione le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato, non già elementi esterni che non sono apprezzabili in termini di offensività.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare, che – nonostante la gratuità dell’incarico di coordinatore dei corsi di preparazione per l’accesso alla professione di avvocato ed al concorso per magistrato ordinario, svolto, per un periodo, senza la prescritta autorizzazione del CSM – non aveva applicato l’esimente della scarsa rilevanza del fatto, in ragione della grande “esposizione mediatica” derivante all’incolpato dal predetto incarico e delle “modalità poco limpide” con le quali il magistrato aveva mantenuto “il rapporto istituzionale con il Consiglio”, in quanto la motivazione era priva di riferimenti alla gravità della lesione inferta al bene giuridico tutelato e all’immagine del magistrato, quale “vulnus” alla sua imparzialità e indipendenza).

Commento

Dalla massima si apprende che la Sezione disciplinare ha escluso la scarsa rilevanza del fatto valorizzando elementi specifici: la grande esposizione mediatica dell’incolpato a causa dell’incarico e le modalità poco limpide con cui si era rapportato al Consiglio.

Le Sezioni unite contrappongono un ragionamento così concepito: la scarsa rilevanza può essere riconosciuta o esclusa solo a seguito di due operazioni valutative la prima delle quali è necessariamente propedeutica alla seconda: se la lesione del bene giuridico protetto dalla norma disciplinare sia o no grave; se la condotta abbia determinato ricadute di scarsa rilevanza sull’immagine del magistrato.

Le Sezioni unite si premurano di aggiungere che il giudice disciplinare è tenuto a prendere in considerazione solo le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto addebitato e deve escludere dalla sua valutazione elementi esterni non apprezzabili in termini di offensività.

Le Sezioni unite non possono sbagliare per definizione: rasenterebbe infatti la blasfemia affermare che possa avere torto l’organo giudiziario che più di ogni altro è chiamato a distribuire ragioni e torti.

Tuttavia non si può nascondere qualche piccolo sussulto a leggere la massima qui commentata.

Si censura la decisione della Sezione disciplinare perché priva di riferimenti alla gravità della lesione del bene giuridico protetto e dell’immagine dell’incolpato eppure, pacificamente, quei riferimenti devono esserci stati, altrimenti non si comprenderebbero gli accenni alla grande esposizione mediatica e alla scarsa limpidezza del rapporto istituzionale col Consiglio, sebbene svalutati alla stregua di elementi esterni non apprezzabili in termini di offensività.

E, proprio riguardo a tale svalutazione, non si comprende bene quale percorso avrebbe dovuto seguire la Sezione disciplinare, quali elementi avrebbe dovuto prendere in considerazione e in quali ambiti avrebbe dovuto misurare la misura dell’eventuale appannamento dell’immagine.

In assenza di indizi, si può ipotizzare che il giudice disciplinare avrebbe fatto bene a restringere il suo orizzonte valutativo ed attenersi ad alcuni suoi recenti precedenti significativi.

Si può citare tra questi l’ordinanza n. 34/2022 (RG n. 126/2022) secondo la quale “Non integra l’illecito disciplinare della grave violazione di legge per negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato che, nel liquidare le spese indennità ai custodi giudiziari, non si avvede della prescrizione parziale del credito così determinando un danno per l’erario che ha erogato le somme, anche in considerazione del fatto che l’errore è emerso solo in esito ad ispezione ministeriale e che non è stato idoneo a compromettere l’immagine del magistrato“.

Ugualmente significativa è l’ordinanza n. 33/2022 (RG n. 110/2022) secondo la quale “Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del giudice dei minori che non rileva che i termini custodiali sono scaduti avuto riguardo all’unicità dell’episodio nella carriera del magistrato e alla mancata risonanza dello stesso nell’ambiente giudiziario, circostanze idonee a determinare una mancata compromissione dell’immagine del magistrato potendosi l’esimente della scarsa rilevanza del fatto applicarsi a tutti gli illeciti disciplinari“.

Ecco allora emergere possibili linee guida per la Sezione disciplinare in sede di rinvio: guardare solo all’interno dell’ambiente giudiziario e, se lì dentro nessuno si è accorto di nulla, allora la scarsa rilevanza è già conclamata; se fuori c’è chi mugugna e alza le sopracciglia non conta nulla.