Legittima difesa: differenti regole probatorie nel giudizio civile rispetto a quello penale (di Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 24848/2023 del 18 agosto 2023, chiarisce che in tema di risarcimento dei danni, l’art. 2044 cod. civ. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all’art. 52 cod. pen., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l’offesa, da valutarsi “ex ante”.

L’identità concettuale tra i due citati articoli deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il “favor rei” che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la “semiplena probatio” in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova.

In applicazione di tale principio, il collegio di legittimità ha ritenuto insussistenti gli estremi della legittima difesa, per assenza del requisito della contestualità della condotta, nella aggressione verbale realizzata dal genitore di un alunno nei confronti dell’insegnante, avvenuta dopo tre giorni dal rimprovero della docente all’alunno.