“Andate in prigione direttamente e senza passare dal via”: un caso di ingiusta detenzione ab origine e di altrettanto ingiusto rigetto della domanda di riparazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 41867/2023, udienza del 27 settembre 2023, annulla con rinvio un’ordinanza che ha rigettato la domanda del ricorrente di riparazione per ingiusta detenzione pur a fronte dell’insussistenza originaria delle condizioni di applicabilità di una misura cautelare restrittiva della libertà personale.

La vicenda

Risulta dagli atti che l’odierno ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare di massimo rigore, per il reato previsto dall’art.416-bis cod. pen., con ordinanza emessa dal GIP del 04/09/2019, misura poi sostituita con quella degli arresti domiciliari all’esito dell’interrogatorio espletato ai sensi dell’art.294 cod. proc. pen.; che il Tribunale del riesame, con ordinanza del 08/10 – 21/11/2019, ha annullato il provvedimento applicativo, ritenendo insussistente il presupposto costituito dai gravi indizi di colpevolezza; che, con provvedimento del 29/11/2019, a seguito della richiesta del P.m., il GIP procedente aveva disposto l’archiviazione del procedimento.

La decisione della Corte di cassazione

Ciò premesso, si verte nell’ipotesi di ingiustizia della detenzione di carattere “formale” regolata dall’art.314, comma 2, cod. proc. pen., attesa l’accertata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dichiarata dal Tribunale del riesame.

Va quindi evocato il principio posto dalla Sezioni Unite, secondo il quale «la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, opera anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663); nell’occasione, peraltro, la Corte ha tuttavia precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Ciò in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l’incidenza della condotta dolosa o colposa dell’imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo (in senso conforme, successivamente, Sez. 4, n. 26269 del 01/03/2017, Rv. 270102; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038), tanto che, in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può neanche tenere conto, in sede di commisurazione dell’indennizzo, della eventuale colpa lieve del richiedente (Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, Rv. 272993; Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, Rv. 276091).

Nel caso di specie la Corte di appello ha espressamente affermato che la revoca della misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria è avvenuta sulla base dei medesimi elementi vagliati dal giudice della cautela e che al suddetto annullamento pronunciato dal Tribunale del riesame è quindi seguita l’archiviazione del procedimento.

Non vi è pertanto alcuna possibilità di identificare un comportamento dell’istante, avente una efficienza causale o concausale rispetto all’adozione della misura; difatti come esplicitato dal citato principio espresso dalle Sezioni Unite, poiché in tal caso «si riconosce che il GIP era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo».

Ne consegue che non può attribuirsi alcuna rilevanza alla condotta del ricorrente, essendo la medesima – sul piano logico-giuridico – comunque incompatibile con la totale autonomia dell’errore del giudice procedente, che ha colto indizi di reità in comportamenti privi di quella pur provvisoria portata dimostrativa richiesta per l’adozione della cautela.

La Corte di appello, pertanto, ha erroneamente ritenuto che in presenza di un’ipotesi di ingiustizia formale connotata dalla assenza di gravità indiziaria ab origine si debba e possa prendere in considerazione la condotta eventualmente colposa dell’istante.

L’ordinanza impugnata, dunque, presenta una motivazione non in linea con i principi di diritto elaborati dalla Corte di legittimità; il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà quindi valutare la domanda spiegata dall’odierno ricorrente sulla base delle argomentazioni sopra esplicitate.