Quali sono i luoghi idonei ad ostacolare la pubblica o privata difesa?
All’interrogativo risponde la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 38288/2023 che ha stabilito che l’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. sussiste nel caso in cui il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla, essendo sufficiente che questa sia anche solo ostacolata.
La Suprema Corte in applicazione del principio, ha ritenuto che la mancata consumazione della rapina conseguente alla pronta reazione della persona offesa non è idonea a provocare un’automatica esclusione dell’aggravante in oggetto.
Nel caso esaminato l’imputato ha approfittato della condizione di particolare vulnerabilità in cui si trovava la persona offesa; i giudici di appello hanno correttamente fondato tale affermazione sul fatto che la T. si trovava in un luogo, che per le sue caratteristiche, ostacolava la privata difesa e permetteva all’imputato di avere il pieno controllo sulle azioni della vittima.
I giudici di merito, inoltre, hanno correttamente confutato la censura difensiva secondo cui la configurabilità dell’aggravante sarebbe esclusa dal fatto che la T. è stata in grado di attivare l’antifurto nebbiogeno e di mettere in fuga l’aggressore.
Entrambe le sentenze affermano che la mancata consumazione della rapina conseguente alla pronta reazione della persona offesa non è circostanza idonea a provocare una automatica esclusione della contestata aggravante, dando correttamente seguito al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen. è ravvisabile ogniqualvolta il fatto sia commesso in un luogo che renda più difficile la privata difesa senza necessariamente impedirla.
Tale norma si riferisce, infatti, a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad «ostacolare» la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che «impediscono» la difesa (vedi Sez. 2, n. 33839 del 04/11/2020, non massimata).
Quest’ultima sentenza ha indicato che ‘aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis cod. pen., prevede, solo in astratto e per quel che qui interessa, che la condotta debba essere commessa in “luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.
Pertanto, è onere del giudice di merito indicare le ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo della quale l’agente ha approfittato (Sez. 2, n. 17421 del 07/02/2019, Rv. 275780, in motivazione).
Inoltre, è da sottolineare che la norma si riferisce a tutti i casi in cui la condotta è idonea anche solo ad “ostacolare” la pubblica o privata difesa, volendo punire più gravemente un fascio di comportamenti più ampio rispetto a quelli che “impediscono” la difesa.
Posta questa cornice interpretativa, la sentenza impugnata ha individuato gli elementi concreti ai quali riconnettere l’aggravante, facendo riferimento alle “dimensioni modeste dell’abitacolo dell’autovettura” delle vittime ed al fatto che il ricorrente avesse preso posto sul sedile posteriore che gli permetteva il “controllo completo della situazione”; circostanze che avevano addirittura impedito alle persone offese “di articolare alcuna plausibile e fattiva reazione”.
Di tali circostanze il ricorrente aveva approfittato traendone vantaggio per riuscire a consumare la rapina.
La motivazione è esente da vizi logico-giuridici e la censura volta a contestare, in concreto, la capacità di simili evenienze di ostacolare la privata difesa rimane relegata al merito del giudizio.
