Prelievo e analisi di tracce biologiche: le indicazioni della Cassazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 41124/2023, udienza del 7 settembre 2023, chiarisce, nei termini che seguono, plurime questioni attorno alle attività di prelievo di tracce biologiche e di analisi genotipiche.

Gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia perciò possibile osservare le garanzie di difesa (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058-02).

Nel caso in esame, dunque, nonostante le procedure di tipizzazione fossero tali da incidere sulla ripetibilità dell’accertamento, non poteva configurarsi in capo al PM procedente alcun obbligo di avviso ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., poiché la persona indagata sarebbe stata individuata solo successivamente all’espletamento dell’attività tecnica e proprio in forza di essa (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, Rv. 263858; Sez. 4, n. 36280 del 21/06/2012, Rv. 253564).

Gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359-360 cod. proc. pen. non devono necessariamente essere effettuati dal PM per il tramite di suoi consulenti tecnici (la stessa chiara lettera dell’art. 359, sul punto, prevede una mera facoltà per il magistrato inquirente). Invero, l’ufficio di procura ben può procedere agli accertamenti tecnici, ripetibili o irripetibili, delegandoli ex art. 370 cod. proc. pen. a un reparto o un’articolazione specializzati della polizia giudiziaria, impersonalmente intesi, dotati nei loro organici di professionalità adeguate alla tipologia di indagini scientifiche da espletare, applicando per il resto le disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., in quanto compatibili (cfr. Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv. 275058-01).

Può infine osservarsi come la documentazione dell’attività di estrazione del profilo genotipico dal materiale biologico (e prima ancora la repertazione e acquisizione di tale materiale) sia utilizzabile per la decisione a prescindere dall’esame dibattimentale di chi l’abbia redatta, ai sensi dell’art. 431, lett. b) e c), cod. proc. pen., in ragione della irripetibilità dell’atto di indagine (Sez. 4, n. 38583 del 17/07/2019, Rv. 277188).

La successiva attività specialistica diretta all’esame dei dati così ottenuti, come già chiarito dai giudici di merito (che sottolineano altresì la mancata nomina di consulenti di parte), implica esclusivamente un’attività valutativa da qualificarsi come atto ripetibile, di modo che, ex art. 359 cod. proc. pen, il diritto di difesa è, in primo luogo, garantito dall’escussione dell’esperto nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell’art. 501 cod. proc. pen., con possibilità per il giudicante di acquisire poi, anche di ufficio, le relazioni già depositate.