Truffa contrattuale: consumazione del reato (di Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 33588/2023 ha stabilito che in tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell’assunzione di un’obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l’agente consegue effettivamente l’ingiusto profitto.

Fattispecie in cui l’imputato, assicurando un importante ritorno economico e la serietà dell’operazione, induceva in errore la persona offesa, che, attraverso il versamento di una somma su di un conto corrente estero indicatole, riteneva di partecipare a un investimento garantito da una società di diritto straniero, senza ottenere, invece, nulla in cambio, posto che trattavasi di prodotti inidonei “ab origine” a produrre rendimenti.

La Suprema Corte sul punto premette che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la tematica dell’individuazione del momento di consumazione del reato di cosiddetta truffa contrattuale non può essere risolta in via preventiva ed astratta, essendo invece indispensabile muovere proprio dalla peculiarità del singolo accordo e dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale e delle specifiche modalità delle condotte e dei loro tempi: solo un tale esame consente, infatti, di individuare quale sia stato l’effettivo pregiudizio/danno, quale il concreto vantaggio/profitto e quale il momento del loro prodursi e, pertanto, della consumazione del delitto (Sezione 2, n. 23080 del 9/5/2018, Rv. 272946 – 01; Sezione 2, n. 11102 del 14/2/2017, Rv. 269688 – 01; Sezione 2, n. 31497 del 26/7/2012, Rv. 254043 – 01).

Orbene, nel caso di specie, viene in esame una condotta truffaldina ove la ricorrente, attraverso artifizi e raggiri, consistiti nell’assicurare un importante ritorno economico e comunque la serietà dell’operazione, induceva in errore la persona offesa, che – versando la somma di 85.000 euro sul conto corrente estero indicato dalla C. – riteneva di partecipare ad un investimento garantito da una società di diritto straniero, non ottenendo nulla in cambio.

Dunque, poiché i prodotti oggetto di negoziazione erano inesistenti, non idonei, ab initio, a produrre alcun rendimento, ne deriva che il reato deve ritenersi perfezionato nel momento della stipula del contratto.

Perché è al momento della assunzione della obbligazione che l’imputata ha effettivamente conseguito il profitto ingiusto con il contestuale danno per il soggetto passivo (Sezione 2, n. 55170 del 25/9/2018, Rv. 274251 – 01; Sezione feriale, n. 51760 del 3/9/2013, Rv. 258068; Sezione 2, n. 47623 del 29/10/08, Rv. 242296 – 01; Sezione 5, n. 7193 del 13/1/2006, Rv. 233633 – 01), che in quel momento ha sottoscritto un contratto giuridicamente azionabile.

Del resto, l’effettuazione del bonifico non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, perché non consente di individuare il luogo fisico in cui lo stesso è stato effettuato, atteso che trattasi di attività per così dire dematerializzata, potendo l’operazione essere compiuta in qualsiasi luogo, collegandosi alla rete.

In altri termini, nel caso di specie non è dato sapere dove è stato effettuato il bonifico o meglio se lo stesso sia stato fisicamente effettuato nella filiale dell’istituto di credito dove la persona offesa era titolare del conto corrente ovvero on line da un qualsiasi altro luogo, per cui la competenza territoriale resta correttamente determinata con riferimento al luogo certo in cui è stato stipulato il contratto.