Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43929/2023, udienza del 4 novembre 2022, ha ribadito il principio espresso da Sez. 2, n.11985 del 04/02/2020, Rv. 278633, secondo cui la giovane età dell’imputato non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile.
I giudici di appello hanno rappresentato in motivazione che, pur potendosi ritenere la giovane età dell’imputato e la capacità d’intendere e volere lievemente scemata elementi da cui far discendere un riconoscimento delle attenuanti generiche, dovevano essere considerati ulteriori elementi di fatto sulle modalità dell’azione omicidiaria e sull’intensità del dolo, che, congruamente apprezzati, hanno pesato in senso contrario.
Tali elementi sono stati individuati, nella decisione di primo grado e richiamati in quella qui impugnata, nel porto dell’arma impropria trasferita da parte dell’imputato dallo zaino alla tasca, insieme all’azione da lui simulata della telefonata per non destare sospetti, mentre lo stesso si aggirava nei pressi dell’abitazione della ex compagna, e il comportamento successivo, compresa la confessione parziale, con il quale l’imputato ha cercato di celare le proprie responsabilità dietro un presunto effetto causale della riconosciuta epilessia da cui sarebbe derivata l’azione violenta e l’amnesia su quanto agito; a ciò è stata aggiunto dai giudici di secondo grado la slatentizzazione degli impulsi e dei freni inibitori derivante dall’uso volontario di cannabis poche ore prima dell’azione omicidiaria.
Anche sulla capacità d’intendere e volere riconosciuta dalla perizia come lievemente scemata, si deve ribadire quanto già affermato dai giudici di merito e dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 19248 del 07/04/2005, Rv. 231849), secondo cui la diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con una maggiore intensità del dolo, che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della condotta criminosa (nel caso di specie, è stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito i quali, pur avendo accertato la sussistenza di un vizio parziale di mente dell’imputato, avevano negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell’elevata gravità della condotta da questi posta in essere, consistita in reiterate molestie – anche di carattere sessuale – ai danni di una giovane donna, di natura simile ad altri specifici precedenti penali).
