Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 40990/2023, udienza dell’8 settembre 2023, affronta il tema delle contestazioni alternative nella specifica prospettiva posta dall’art. 649 cod. proc. pen.
La difesa impernia le censure esposte nel primo motivo sul richiamo, in astratto corretto, alla pronunzia delle SU, sentenza n. 5788/2020, Rv. 277706, secondo la quale nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l’integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5, cpp – come nel caso in esame – è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 cod. proc. pen.
Tanto premesso il ricorrente rappresenta in sintesi che gli elementi fattuali riguardanti il delitto di bancarotta preferenziale erano già presenti in atti per le ragioni descritte sub 1 del ritenuto in fatto, chiedendo la nullità della relativa contestazione suppletiva.
La Corte territoriale ha ritenuto che la contestazione di bancarotta preferenziale in relazione alla distrazione di 140mila euro dal patrimonio societario non avesse natura di contestazione suppletiva ma di una contestazione alternativa, per la quale il medesimo fatto storico contestato al capo a), come bancarotta distrattiva è stato diversamente qualificato come bancarotta preferenziale.
In diritto ha citato il principio affermato da questa stessa sezione, per il quale non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado relativa al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riqualifichi il fatto come bancarotta preferenziale, in quanto l’atto dispositivo tipico di tale fattispecie criminosa costituisce una “species” del più ampio “genus” di sottrazioni di risorse del patrimonio della società, che caratterizza la bancarotta per distrazione (sez. 5, sentenza n. 27141 del 27/03/2018 Ud. (dep. 13/06/2018) Rv. 273480.
La risposta della Corte territoriale, pur avendo citato un principio che non appare immediatamente applicabile alla fattispecie concreta, riguardo alla quale – come si dirà – l’esegesi della Corte regolatrice ha indicato soluzioni più appropriate alla situazione processuale in riferimento, ha risolto esattamente la questione sottopostale, proprio in ragione del chiaro riferimento alla presenza di una fattispecie giuridica alternativa del medesimo fatto storico.
In proposito la Cassazione ha già più volte chiarito che in tema di divieto di “bis in idem” – principio la cui violazione è oggetto del terzo motivo del ricorso – ove l’imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un’altra, relativa allo stesso fatto, nell’ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l’effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e ciò proprio in quanto l’altra, alternativa alla prima, sia ancora “sub judice”.
Infatti, il “bis in idem” evocato dall’art. 649 cod. proc. pen. concerne l’ipotesi in cui taluno, dopo essere stato già giudicato in ordine a un certo fatto, sia “di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto”; mentre, nell’ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima (fattispecie nella quale l’imputato era stato assolto dal reato di concussione, contestato alternativamente al reato di corruzione, riguardante, in ipotesi, il medesimo fatto, per il quale era stato riconosciuto responsabile, Sez. 6, sentenza n. 6837 del 22/01/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 214686; conforme: l’irrevocabilità dell’assoluzione per insussistenza del fatto da una delle due imputazioni – contestate in via alternativa e congiuntamente in relazione allo stesso fatto – non impedisce la prosecuzione del giudizio sull’altra imputazione, perché l’effetto preclusivo del giudicato si esplica in riguardo all’eventualità di una nuova sottoposizione a procedimento penale per il medesimo fatto e non attiene al caso in cui l’unico procedimento sia stato avviato contestualmente per entrambe le imputazioni (Sez. 2, sentenza n. 35070 del 25/06/2008 Ud. (dep. 10/09/2008) Rv. 241109).
In senso coerente, ancora in epoca recente, si è puntualizzato che in caso di contestazione alternativa, la decisione che prescelga una delle proposte qualificazioni giuridiche del medesimo fatto, definisce un solo capo della sentenza e non dà luogo alla formazione del giudicato sull’ipotesi di reato esclusa, né ad alcuna preclusione, con la conseguenza che, in caso di impugnazione, la formulazione alternativa viene devoluta al giudice del gravame (fattispecie relativa alla contestazione in via alternativa del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria da operazioni dolose causative del dissesto. (Sez. 5, sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279636).
Alla luce dei suindicati principi – ai quali il collegio intende dare seguito – va osservato che l’assoluzione dell’imputato dal delitto di cui al capo a) perché il fatto non sussiste da parte del giudice del rito abbreviato – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa – non ha creato il giudicato sul fatto storico della distrazione delle risorse finanziarie dalle casse della società, pur in assenza di impugnazione da parte del PM, essendosi il decidente pronunziato sulla fattispecie giuridica del reato e non sul fatto storico, in presenza di una contestazione alternativa congiuntamente elevata nei confronti dell’imputato e, quindi, non risulta preclusa la prosecuzione del giudizio in appello con riguardo alla fattispecie qualificata come bancarotta preferenziale.
