Misura cautelare: quando il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato è un fatto nuovo per rivalutare il quadro indiziario (di Riccardo Radi)

Avvocato: C. è stato liberato e io no, perché?

La domanda che spesso riceviamo sottende il dubbio che non stiamo facendo bene il nostro lavoro perché altrimenti non dovrebbe esserci una tale disparità di trattamento.

Viene quindi utile la recente decisione della Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 42352/2023 la quale ha stabilito che in tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.

Nel caso esaminato il Tribunale dell’appello cautelare ha in primo luogo correttamente rilevato che i dati fattuali esposti dalla difesa con l’impugnazione (il periodo temporale intercorso tra I fatto e il momento dell’istanza, l’incensuratezza del ricorrente, lo svolgimento di attività di lavoro e la cessazione dei legami con l’ambiente politico) – pur volendo superare la mancata devoluzione con l’originaria istanza al Giudice della cautela – rappresentavano elementi già considerati e valutati nei precedenti provvedimenti e che non rivestivano carattere di novità, rispetto al giudicato cautelare formatosi all’esito della conclusione dell’incidente cautelare avviato con l’istanza di riesame.

Per altro verso, l’ordinanza impugnata ha indicato in modo chiaro e netto come il perdurante pericolo di reiterazione era ancorato alla qualità del legame del ricorrente non con l’ambiente politico, bensì con un esponente mafioso di rilievo, circostanza acclarata nella fase delle indagini e che ha consentito al C. di concludere positivamente il patto diretto a influire sulle competizioni elettorali.

La premessa rende logicamente coerente la valutazione operata dal Tribunale in punto di persistenza delle esigenze cautelari.

Infine, quanto alla denunciata disparità di trattamento, è sufficiente ricordare che la cassazione ha costantemente sottolineato che – nel giudizio in punto di esigenze cautelari – la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo di reiterazione nel reato, è correlata – oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell’illecito da ognuno dei concorrenti – anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Rv. 278258 – 02).

Per tale ragione, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, Sentenza n. 20281 del 18/02/2016, Rv. 266889 – 01).