Sentenza predibattimentale di non doversi procedere per prescrizione: impugnabile dall’imputato ma non dal PG (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 43366/2023, udienza del 22 settembre 2023, nega l’interesse del PG ad impugnare le sentenze predibattimentali di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La Corte costituzionale con la sentenza 111/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, c.p.p., ove interpretato nel senso che sarebbe inammissibile il ricorso dell’imputato che lamentasse l’omessa lesione del diritto di difesa, a seguito di udienza predibattimentale che, senza alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Pertanto continua ad essere perfettamente legittima la pronuncia, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen. con la quale il giudice di appello – con pronuncia predibattimentale ed inaudita altera parte – dichiari non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione: l’imputato che ritenesse non satisfattiva tale pronuncia, rimarrebbe titolare di un interesse, processualmente rilevante, a proporre ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, legittimamente esperibile, ma nessun interesse ha il PG che, oltretutto, non chiarisce quale violazione di legge si sarebbe verificata, rendendo così inammissibile il ricorso.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 111/2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ha affermato che “la soppressione di un grado di giudizio…limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito“; è quindi evidente che soltanto l’imputato ha interesse ad impugnare una sentenza a seguito di udienza predibattimentale che, senza alcun contraddittorio abbia dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ma non il PM; del resto, con l’ordinanza di rimessione si chiedeva alla Corte costituzionale di valutare la costituzionalità dell’art. 568 comma 4 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva alla Corte di cassazione investita da rituale ricorso dell’imputato (e non del PM), di dichiarare l’inammissibilità dello stesso per carenza d’interesse e non prevedeva, invece, la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio nel contraddittorio delle parti.