Reati in materia di stupefacenti: possono essere provati anche solo con conversazioni intercettate (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 43808/2023, udienza camerale del 17 ottobre 2023, ricorda che la prova delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 può bene essere tratta dai soli esiti del monitoraggio delle conversazioni.

Ed invero, per un verso, costituisce regula iuris ormai pacifica quella secondo la quale la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni) (v. da ultimo Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 26354401; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014 – dep. 2015, Rv. 26304301).

Per altro verso, è altrettanto pacifico che le risultanze delle intercettazioni non richiedono di riscontri esterni allorché siano connotate da un linguaggio chiaro ed inequivoco (Sez. 6, n. 3882, del 4/11/2011 — dep. 2012, Rv. 251527).