La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 43372 depositata il 26 ottobre 2023 ricorda che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso.
La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale anche relativamente alla sussistenza del reato di appropriazione indebita, visto che B. non ha restituito la documentazione relativa al procedimento di esecuzione immobiliare, essendo irrilevante che i querelanti potessero ottenere altrimenti i documenti.
Si deve ribadire che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso (Cassazione Sez. 2 n. 26820 del 29/5/2008, rv. 240693).
In ordine all’ingiusto profitto la cassazione ha precisato che il rifiuto di restituire la documentazione ricevuta non esclude l’ingiusto profitto, in quanto quest’ultimo non è necessariamente connotabile in senso patrimoniale (Cassazione sezione 2 sentenza numero 52619/2018).
