Termini impugnazione e il chiarimento per l’ambigua locuzione: “termine successivo con esso coincidente” (di Riccardo Radi)

La chiarezza è alle volte un optional e la cassazione sezione 6 con la sentenza numero 43549/2023 cerca di disambiguare (eliminare l’ambiguità) derivante dalla locuzione «termine successivo con esso “coincidente”».

Si parla di termini assegnati per il compimento di un’attività processuale, decorrenza e scadenza del termine in un giorno festivo e come calcolare il termine massimo per il deposito di una impugnazione.

La Suprema Corte premette che in tema di termini per la presentazione dell’appello, le Sezioni Unite hanno precisato che, ove sia previsto, come nell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo, in cui il precedente termine venga a cadere, al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495).

Nel disambiguare la locuzione «termine successivo con esso “coincidente“», si è poi precisato che il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno “successivo” alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, con la conseguenza che la proroga di diritto del giorno festivo – in cui quest’ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l’impugnazione (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874).

Ciò, in quanto, se il giudice si riserva il deposito della motivazione della sentenza, opera il principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga l’art. 585 cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, le recenti Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Rv. 283273; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, Rv. 281683; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280927. Del principio avevano, d’altronde, fatto applicazione le stesse, già citate, Sez. U. n. 155 del 29/09/2011).

Nel caso di specie, la sentenza appellata è stata pronunciata in data 18/10/2021 e i giudici si sono riservati il deposito della motivazione entro novanta giorni.

Alla luce dei principi poc’anzi espressi, tale termine è decorso dal giorno successivo alla scadenza di quello per il deposito della motivazione della sentenza, che era il 16/01/2021, ma quest’ultimo, cadendo di domenica, vale a dire, in un giorno festivo, era prorogato al successivo.

L’appello, quindi, avrebbe dovuto essere presentato entro i successivi quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), ovvero entro il 03/03/2022.

E in tale data è stato presentato.

È stata disambiguata l’ambiguità?