Misure alternative alla detenzione carceraria: da negare se la gravità dell’infermità fisica sia enfatizzata strumentalmente dal detenuto (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 43498/2023, udienza camerale del 4 novembre 2022, ribadisce che “in tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice dell’esecuzione può legittimamente porre a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l’offerta terapeutica è resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo” (Sez. 1, n. del 18/05/2017, Rv. 271402).

Richiama altresì l’ulteriore principio secondo cui “in tema di differimento facoltativo della pena detentiva o di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività” (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280352).

Ricorda infine quanto già affermato da Sez.1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948, secondo cui “il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito“.