L’avvocato della parte civile non ha diritto al rinvio per legittimo impedimento (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 43375/2023 ha ribadito che al difensore (nel caso esaminato affetto da Sars Cov-2) della parte civile non è applicabile la disposizione di cui all’art. 420-ter comma 5, cod. proc. pen. che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza.

Tale norma opera esclusivamente nei confronti del difensore dell’imputato e non si estende al difensore della parte civile (ex multis Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, Rv. 282937).

È dunque escluso che il difensore della parte civile abbia diritto al rinvio se effettivamente impedito a comparire.

Ciò non toglie che la Corte possa comunque concedere discrezionalmente il rinvio richiesto, facoltà che non si è inteso coltivare in difetto della prospettazione dell’effettiva impossibilità di comparire.

Infatti, il difensore si è limitato a prospettare in termini solo generici di avere sintomi parainfluenzali («febbre, mal di testa e, soprattutto, dolori articolari»), rimandando ad una certificazione medica invero non allegata all’istanza, corredata semplicemente dall’attestazione di positività al. Sars -Cov-2 rilasciata a seguito dell’esecuzione di un tampone antigenico.

In proposito va poi evidenziato, per desiderio di completezza, che la mera positività al virus non è di per sé sufficiente ad integrare l’impedimento a comparire, giacché, contrariamente a quanto era previsto nella vigenza della normativa succedutasi negli ultimi anni per arginare l’emergenza pandemica, non comporta l’obbligo di isolamento del soggetto risultato contagiato dal virus, atteso che l’art. 9 del d.l. n. 105 del 2023 ha abrogato l’art. 10-ter della I. n. 87 del 2021 che da ultimo aveva imposto tale isolamento (all’evidenza incompatibile con la possibilità di comparire in udienza).

2 commenti

  1. Sulla difesa della parte civile nel processo penale si dovrebbe fare una bella riflessione.La parte civile è parte processuale dimezzata.Questo a mio modo di vedere è intollerabile. Un caro saluto e grazie dei contributi e gli spunti che offrite. Cordiali saluti.

    Avv. Massimo Rossi

     

     

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    1. Sono d’accordo sulla necessità di una riflessione che dovrebbe in primo luogo e finalmente chiarire se la presenza del danneggiato nel giudizio penale sia strutturalmente necessaria ai fini propri del processo stesso oppure no.

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