Vendita immobile ad un soggetto diverso dal promissario acquirente dopo la sentenza civile di primo grado: non sussiste il reato di cui all’art. 388 cp (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 43306 depositata il 25 ottobre 2023 ha stabilito che deve escludersi che commetta il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il promittente venditore che dopo aver perso la causa civile in primo grado, nelle more del giudizio di impugnazione, trasferisce l’immobile a un soggetto diverso dal promissario acquirente, dal momento che dalla sentenza costitutiva emessa dal Tribunale ai sensi dell’articolo 2932 Cc, non passata in giudicato, non deriva alcun obbligo civile attuale ed esecutivo che il promittente venditore è in quel momento tenuto ad adempiere, né quanto al trasferimento dell’immobile e neppure quanto al pagamento del prezzo: egli continua a essere proprietario dell’immobile e non si configura il reato ex articolo 388 Cp.

La condotta costituisce sicuramente un inadempimento contrattuale da cui deriva un obbligo risarcitorio ma non è un “danno criminale”.