Prosegue, anche se a cadenza irregolare, il lavoro di scavo nel massimario della giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM per l’anno 2022.
Si segnala questa volta l’ordinanza n. 124/2022 (RG n. 26/2021) che riporta ai rapporti familiari del magistrato.
Per la predetta Sezione disciplinare “Non integra l’illecito disciplinare della consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del giudice che omette di astenersi nelle cause patrocinate da suo cugino laddove non ci sono rapporti di frequentazione; il numero di procedimenti trattati è esiguo e la condotta non ha avuto alcuna risonanza di talché non vi è stata alcuna menomazione sull’immagine di imparzialità di cui deve godere il magistrato nell’esercizio delle funzioni”.
Come d’abitudine si offre la massima ai lettori senza alcun commento.
Piace tuttavia citare una frase attribuita a Honoré de Balzac: “Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli”.
