La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 41705/2023 ha ricordato che in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell’immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia.
La Suprema Corte ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell’ordine che ricevono le propalazioni da parte dell’imputato e non alla volontarietà delle stesse.
II principio che governa l’utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni fornite dall’imputato stesso in caso di giudizio abbreviato è stato compiutamente illustrato dalla sentenza Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023 Rv. 284466 – 02, ove di chiarisce che «in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini nell’immediatezza dei fatti sono pienamente utilizzabili purché siano verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell’autorità di polizia».
Né si può escludere l’applicazione al caso concreto del principio sopra esposto per mancanza di spontaneità derivante, come si sostiene nel ricorso, dalle condizioni di obnubilamento psichico in cui versava l’imputato al momento del fatto e nelle fasi seguenti, tanto da ‘meritare’ l’applicazione della attenuante ex art.89 c.p.
Infatti, la spontaneità delle dichiarazioni rese alle forze dell’ordine ex art.350 comma 7 cod. proc. pen. si riferisce non alla volontarietà delle stesse quanto alla assenza di induzione o di sollecitazioni da parte delle forze dell’ordine che ricevono le propalazioni da parte dell’imputato.
Circostanza che nel caso concreto non è nemmeno contestata dalla difesa e che comunque va esclusa, come accertato dai giudici di merito con valutazione che in questa sede non può essere contestata.
