Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 38712/2023, udienza del 12 settembre 2023, afferma che il divieto di utilizzo delle fonti confidenziali, prescritto dall’art. 203 cod. proc. pen., si riferisce alla prova della responsabilità, che non può in alcun modo essere ottenuta attraverso il contenuto delle informazioni confidenziali; queste possono invece essere prese in considerazione solo come “spunto” per indirizzare l’attività investigativa.
La giurisprudenza ha già affermato, in materia di intercettazioni, che le fonti confidenziali sono inutilizzabili qualora rappresentino l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l’attività investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 279322; Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Rv. 254174 – 01).
Si tratta di un approdo ermeneutico la cui ratio può essere estesa al riconoscimento per immagini effettuato sulla base di un fascicolo fotografico formato (anche) sulla base delle informazioni confidenziali, dato che la prova dell’individuazione non è direttamente discendente dall’informazione anonima, che rientra nella multiforme provvista cognitiva a disposizione degli organi investigativi, ma dalla dichiarazione della persona che effettua il riconoscimento.
In sintesi: il collegio riafferma che le informazioni confidenziali non possono essere utilizzate “direttamente” né come prova della responsabilità, né tantomeno per le decisioni da assumere in fase investigativa; le stesse, rientrando nella provvista cognitiva degli organi investigativi, sono invece impiegabili come spunto per indirizzare le indagini.
