Riconoscimento di una sentenza straniera di condanna: procedura e requisiti (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 42854/2023, udienza del 17 ottobre 2023, ha operato una ricognizione delle coordinate normative, ex d.lgs. n. 161/2010, alle quali attenersi per il riconoscimento di una sentenza penale straniera nel nostro Paese e per la sua esecuzione.

Vicenda giudiziaria

Con sentenza del 19 giugno 2023 (impropriamente definita ordinanza) la Corte d’appello ha riconosciuto l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento, ai sensi del d. lgs. n. 161 del 2010, della sentenza pronunziata nei confronti del ricorrente dal Tribunale di Timis il 7 ottobre 2015, confermata dalla Corte di appello di Timisoara con decisione del 10 marzo 2016, limitatamente ai reati di rapina aggravata e detenzione e porto di fucile senza autorizzazione.

Ha determinato la pena principale da eseguire in anni tre, mesi otto e giorni diciannove di reclusione e la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Motivi di ricorso per cassazione

I difensori dell’interessato hanno proposto ricorso per cassazione. deducendo i seguenti motivi:

  1. violazione dell’art. 13, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 161 del 2010, non essendo stata verificata la sussistenza della condizione della punibilità rispetto al fatto dell’apposizione di un silenziatore a un fucile da caccia, denominato nella sentenza rumena “porto d’arma aggravato”;
  2. violazione dell’art. 13, comma 1 lett. e), d.lgs. n. 161 del 2010, essendosi la pena estinta per prescrizione. La definizione di detenzione e porto di fucile senza autorizzazione rimanderebbe agli artt. 697 e 669 cod. pen., che sono contravvenzioni, con la conseguenza che il termine di 5 anni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza straniera, sarebbe ormai decorso;
  3. violazione dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2010, non essendo stato attivato il meccanismo di consultazione fra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, a seguito del riconoscimento parziale della sentenza straniera.

Decisione della Corte di cassazione

…Doppia incriminazione

Il primo motivo è infondato con riferimento al punto della sussistenza della condizione della doppia incriminabilità.

Preliminarmente è appena il caso di precisare, avendo fatto più volte fatto riferimento tanto la sentenza che il ricorso alla “richiesta di riconoscimento” avanzata dal procuratore generale presso la Corte di appello, che, a differenza del procedimento ex art. 731 cod. proc. pen., che è promosso dal procuratore generale presso la corte di appello, la procedura prevista dal d.lgs. n. 161 del 2010 viene attivata con la trasmissione alla corte di appello della sentenza da riconoscere corredata del certificato e nella quale il procuratore generale viene soltanto “sentito” al pari della persona condannata e del suo difensore.

Quanto al requisito della “doppia punibilità”, va rammentato che il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, introducendo nel nostro ordinamento le regole “per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea”, stabilisce, in generale, che il riconoscimento della sentenza di condanna, emessa in un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, è possibile a condizione che il fatto, per il quale è stata pronunciata la condanna, sia «previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato» (art. 10, comma 1, lett. f); l’unica deroga a tale criterio è quella dell’art. 11 dello stesso d.lgs., per cui «si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, e si riferisce a una delle fattispecie di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69».

Si è precisato (Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Rv. 270405 – 01) che, per soddisfare la condizione della doppia punibilità, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che la decisione della Corte di appello risulta rispettosa dei menzionati criteri, avendo fatto adeguato riferimento alla corrispondenza tra la condotta oggetto della condanna, posta a base della richiesta di consegna, e i reati di rapina aggravata e di detenzione e porto di fucile senza autorizzazione, esistenti nell’ordinamento italiano.

Giova precisare che, con la sentenza emessa dal Tribunale di Timis, confermata dalla Corte di appello di Timisoara il 10 marzo 2016, il ricorrente era stato condannato sia per la detenzione e il porto del fucile senza licenza (art. 342, comma 1, del codice penale rumeno) sia per la detenzione, durante la caccia, anche di un dispositivo di ammortizzazione del rumore prodotto dall’arma da fuoco (art. 342, commi 1 e 5, del codice penale rumeno).

E per quest’ultimo reato la Corte di appello, con la sentenza impugnata, non ha operato il riconoscimento.

La stessa difesa nella memoria depositata davanti alla Corte di appello si era limitata a chiedere l’esclusione dal riconoscimento soltanto della seconda fattispecie di reato.

Pertanto, in assenza di specifici rilievi sollevati dalle parti, la verifica della doppia incriminabilità per la residua ipotesi ben poteva essere espressa con una motivazione più concisa.

Va peraltro rilevato con riferimento alla detenzione e al porto del fucile senza licenza che la Corte di appello, nel determinare la pena da eseguire per tale capo, ha erroneamente considerato la pena che la sentenza rumena ha inflitto per la detenzione del silenziatore (mesi 8 di reclusione), in luogo di quella corretta di 5 mesi di reclusione.

Il collegio deve inoltre rilevare di ufficio – trattandosi di statuizione di pena illegale – l’errore in cui è incorsa la Corte di appello nel riconoscere anche la pena accessoria inflitta dalla sentenza rumena.

Ipotesi, questa, che non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI e del relativo decreto legislativo di attuazione, che hanno ad oggetto soltanto l’esecuzione di una “pena detentiva o misura privativa della libertà personale”. Lo stesso certificato trasmesso dalle autorità rumene nel caso in esame ha ad oggetto il riconoscimento esclusivamente al fine dell’esecuzione della pena detentiva, inflitta al ricorrente con la sentenza straniera.

Né, come ha già più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità, l’autorità giudiziaria italiana può far discendere dalla sentenza di condanna emessa da un’autorità giudiziaria di uno Stato dell’Unione europea l’applicazione di una pena accessoria ai sensi dell’art. 12 cod. pen. sulla base del meccanismo del mutuo riconoscimento di cui all’art. 3 d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, attuativo della decisione quadro 2008/675/GAI (Sez. 6, n. 11145 del 12/01/2023, Rv. 284469).

Nel caso in esame non risulta neppure promossa una procedura di riconoscimento ex art. 730 cod. proc. pen. a detti fini.

Erroneo riconoscimento della prescrizione

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Esso poggia sull’assunto errato che debba farsi riferimento – quale reato esistente nel nostro ordinamento – ad una contravvenzione con il correlato termine di cinque anni per l’estinzione della pena.

Di contro, i reati per cui il ricorrente ha riportato condanna e per i quali vi è stato il riconoscimento sono dei delitti (la detenzione e il porto di fucile sono sussumibili nell’art. 7 della L. n. 895 del 1967), così che la pena si estingue in anni 10, non ancora decorsi, assumendo quale dies a quo la data in cui è divenuta esecutiva la sentenza della Corte di appello di Timisoara.

Consultazione tra Stato di emissione e Stato di esecuzione come condizione imprescindibile per un’esecuzione parziale della sentenza straniera

Il terzo motivo è invece fondato.

Come ricordato dal ricorrente, Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Rv. 277565 – 02 ha affermato che lo Stato di esecuzione non può dare alla sentenza straniera un’esecuzione parziale o diversa da quella concordata in via generale, senza avere attivato il meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull’esecuzione della pena.

Difatti, la menzionata decisione-quadro prevede un meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione in vista di pervenire ad un “accordo” sull’esecuzione parziale, la cui mancanza determina in ogni caso il ritiro del certificato (art. 10, par. 2).

La normativa interna di conformazione alla suddetta decisione-quadro, nel replicare le disposizioni sopra riportate, ha stabilito chiaramente (art. 10, comma 3 d.lgs. n. 161 del 2010) che “se la Corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l’autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell’esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato”.

Da tali complessive disposizioni si evince, quindi, che lo Stato di esecuzione – salva l’ipotesi del fisiologico adattamento previsto dalla decisione quadro – non può, inaudita altera parte, procedere ad un riconoscimento della sentenza che implichi una esecuzione soltanto “parziale” della pena detentiva, oggetto del certificato.

Ne discende, nel caso in esame, che la Corte di appello, avendo ritenuto che la sentenza straniera possa avere una esecuzione parziale, limitata a una parte della pena inflitta con la sentenza straniera, avrebbe dovuto attivare il meccanismo di consultazione tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull’esecuzione della pena.

Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo giudizio, nel quale il giudice del rinvio dovrà adeguarsi ai principi di diritto sopra enunciati, ponendo anche rimedio agli errori della sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena.