Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 42847/2023, udienza dell’11 ottobre 2023, ha chiarito nei termini che seguono i presupposti applicativi dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. in riferimento all’imputazione di detenzione illecita di sostanza stupefacente.
La sentenza delle Sezioni unite n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499, ha affermato che «la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990».
La stessa decisione ha specificato che l’attenuante in questione «attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all’evento (dannoso o pericoloso) del reato»; sicché per riconoscerla è necessaria «una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata».
Se questi sono i presupposti perché l’attenuante in parola possa essere applicata, allora è evidente che il ricorrente non può limitarsi a far riferimento al fatto che l’imputazione ha ad oggetto la detenzione e non la cessione di sostanze stupefacenti.
L’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., infatti, non è parametrata soltanto al lucro conseguito, ma anche al lucro perseguito sicché per chiederne l’applicazione in termini non generici (e perciò inammissibili) la difesa avrebbe dovuto indicare sulla base di quali elementi di fatto sarebbe possibile sostenere che il vantaggio patrimoniale perseguito dal ricorrente era di speciale tenuità. Il ricorso, invece, non contiene nessuna indicazione in tal senso e l’atto di appello era altrettanto generico.
Per quanto esposto, anche se la sentenza di appello non si è pronunciata espressamente sull’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. il motivo di ricorso è inammissibile. Come noto, infatti, non può costituire causa di annullamento da parte della Corte di cassazione il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (cfr. Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, Rv. 254280; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Rv. 256314; Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, Rv. 244227).
