Corte EDU, sentenza Ainis e altri c. Italia: le autorità italiane hanno violato l’art. 2 CEDU non impedendo la morte di un uomo arrestato che era in uno stato di alterazione fisica e psichica (di Vincenzo Giglio)

La Corte europea dei diritti umani, prima sezione, con la sentenza emessa il 14 settembre 2023 nel caso Ainis e altri c. Italia (ricorso n. 2264/12), ha accolto il ricorso dei familiari di un uomo d’ora in poi designato con le iniziali CC) a poche ore di distanza dal suo arresto nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria di contrasto ad un traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto di CC avvenne alle ore 2.30 circa del 10 maggio 2001.

L’uomo, già durante l’esecuzione della misura manifestò uno stato di alterazione psico-fisica, fu colpito da attacchi di panico e compì atti autolesionistici. Fu inoltre notato che perdeva saliva dalla bocca.

Ciò nondimeno, fu ammanettato e caricato a bordo di una vettura di servizio come un “peso morto”.

CC dichiarò in quel frangente di non sentirsi bene.

Alle 3.30 circa fu portato, ancora ammanettato, in un commissariato e consegnato in custodia agli agenti del corpo di guardia.

Rimase nella sala dei fermati fino alle 5.30, orario in cui iniziò a tossire e ad avere conati di vomito.

Chiese di andare in bagno e un agente lo accompagnò ai servizi igienici, liberandogli una mano.

Lì giunto, CC cadde a terra, vomitando.

L’agente che lo scortava notò che gli fuoriusciva saliva dalla bocca e sangue dal naso e chiamò immediatamente un’autoambulanza che arrivò alle 6.07.

Gli operatori sanitari che vi prestavano servizio constatarono che CC era in stato cianotico, aveva difficoltà respiratorie e il suo battito cardiaco era rallentato.

Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, vi giunse alle ore 6.11 e fu dichiarato morto alle ore 6.16.

Fu aperto un procedimento penale e un collegio di consulenti nominati dal PM concluse che la morte di CC fu dovuta ad un’intossicazione da cocaina, sostanza di cui furono trovate tracce nei suoi liquidi gastrici.

Nel mese di aprile del 2003, il PM chiese ed ottenne l’archiviazione del procedimento, sul presupposto dell’inesistenza di elementi che consentissero di annettere la morte a condotte di terzi, esterne all’organismo del deceduto.

A giugno dello stesso anno i familiari di CC avviarono un’azione civile contro il Ministero dell’Interno per danni aquiliani derivanti da omissione di soccorso e culpa in vigilando.

In esito all’istruttoria della causa il tribunale civile competente accertò che CC aveva ingerito quantità di cocaina in due occasioni nella sera del 9-10 maggio.

La prima assunzione – risalente al momento della perquisizione – pur non essendo stata letale, aveva tuttavia provocato un evidente malessere fisico nell’uomo, di cui gli operanti si sarebbero dovuti o potuti accorgere; la seconda assunzione, invece, era stata quella decisiva per l’evento morte e doveva essere avvenuta all’interno del commissariato di polizia.

Il tribunale ritenne quindi che la seconda e letale ingestione di stupefacente fu dovuta a un sacchetto che CC aveva indosso già al momento dell’arresto oppure che gli era stato consegnato da qualcuno dopo l’arresto. In entrambi i casi, gli agenti non erano stati diligenti quanto serviva ad evitare che CC entrasse in possesso della droga e che la ingerisse. Tanto più che essi non si erano fatti autorizzare dal PM all’ispezione personale. Di qui l’accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna del Ministero dell’Interno.

La Corte d’appello, adita a seguito dell’impugnazione della parte soccombente, ribaltò la decisione di primo grado.

Sottolineò che non v’era prova alcuna che qualcuno avesse avvicinato CC in commissariato per dargli la droga da ingerire, ritenne che la cocaina era sulla persona dell’arrestato ed escluse che si potesse rimproverare agli operanti di non aver eseguito l’ispezione personale, dal momento che durante la perquisizione gli era stato già trovato lo stupefacente addosso.

Né ancora – affermò la Corte – all’agente di guardia si poteva addebitare di non aver dedicato a CC la sua attenzione massima ed esclusiva mentre questi andava in bagno, giacché aveva anche altre incombenze da svolgere durante la notte. La corte d’appello escluse di conseguenza ogni ipotesi colposa a carico del Ministero appellante.

La Corte di cassazione – nel 2011 – rigettò il ricorso dei familiari, rendendo definitiva la sentenza di secondo grado.

I familiari di CC si sono di seguito rivolti alla Corte EDU chiedendole di riconoscere la violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita sotto l’aspetto degli obblighi positivi di protezione).

 La prima sezione della Corte di Strasburgo ha accolto il loro ricorso.

Dato atto che – secondo la stessa giurisprudenza della Corte EDU – agli Stati sottoscrittori non può essere richiesto uno sforzo impossibile e sproporzionato, essa considera – in generale – che le persone sottoposte ad arresto sono da reputarsi soggetti vulnerabili e che mai, tra l’arresto e la sua morte, CC era stato vistato da un medico, nonostante che avesse dato palesi segni di malessere.

Inoltre, secondo la Corte, dai verbali di operazioni compiute non risultava che CC fosse stato perquisito all’atto di fare ingresso al commissariato.

In definitiva, nel complessivo comportamento delle autorità italiane, la Corte non ha trovato sufficienti elementi per rovesciare gli argomenti addotti dai ricorrenti, che prima facie appaiono sostenere le ragioni di una violazione degli obblighi precauzionali e di protezione della vita individuale (v. nn. 64-65), Di qui l’accertamento della violazione e la condanna dell’Italia a 30 mila euro per danni morali e 10 mila per le spese.