Carta di Noto: ha un valore soltanto orientativo riguardo al metodo da usare per l’audizione di un minore abusato (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 43225/2023, udienza del 10 maggio 2023, ribadisce che il rispetto dei protocolli operativi previsti dalla Carta di Noto nelle ipotesi in cui si debba procedere all’audizione di un minore vittima di abusi non costituisce in vincolo metodologico che debba essere rispettato dal giudice a pena di inutilizzabilità della prova in tale modo acquisita (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2017, n. 648).

Tali metodiche si limitano infatti a fornire suggerimenti volti a garantire in realtà non solo l’attendibilità delle dichiarazioni del minore, ma anche, se non soprattutto, a tutelare, attraverso l’utilizzo anche di strumenti tecnici e di competenze anche specialistiche, la protezione psicologica dello stesso in occasione dell’esperimento della prova onde evitare il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria della persona offesa (Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 aprile 2019, n. 15737).

Lo scarto fra le metodiche effettivamente applicate e quelle suggerite dalla Carta di Noto, laddove le stesse non siano state trasfuse in disposizioni legislative di fonte statuale, ha quale effetto – esclusa come detto la illegittimità o la inutilizzabilità della prova in questione – l’insorgenza in capo al giudicante di un dovere di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l’osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle menzionate linee guida (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 febbraio 2023, n. 5433).