Anticipazione dell’udienza rispetto all’orario prefissato: integra una nullità assoluta se non comunicata al difensore (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2, sentenza n. 43284/2023, udienza del 17 ottobre 2023, ribadisce che l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio di difesa, equivale ad omessa citazione (Sezione 3, n. 51578 del 2/3/2017, Rv. 271343 01, in un caso nel quale, a seguito della omessa citazione dell’imputato per la data originariamente fissata, la nuova udienza era stata fissata per le ore 11.00 ed il difensore era stato regolarmente avvisato; all’udienza di rinvio il dibattimento, tuttavia, aveva preso avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9.18, per concludersi alle ore 10.30.

Negli stessi termini, Sezione 5, n. 3849 del 23/9/2014, Rv. 262676 – 01, in un caso in cui la prima udienza dibattimentale, fissata alle ore 12.00, era stata celebrata alle 10.08, designando un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ed era stata dichiarata la contumacia dell’imputato).

È stato, altresì, affermato (Sezione 1, n. 18328 del 15/11/2022, in motivazione) che il provvedimento di anticipazione, invece, «non deve essere notificato personalmente all’imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta», poiché il legislatore, laddove ha voluto che l’imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (Sezione 2, n. 8729 del 12/11/2019, Rv. 278426 – 01).

Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il sostituto processuale del difensore di fiducia partecipò all’udienza di primo grado celebrata in anticipo rispetto all’orario stabilito dal provvedimento con cui era stata rinviata la precedente udienza e che l’imputato, dichiarato assente, non aveva diritto ad alcun avviso.

Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata. Del resto, nemmeno il difensore ebbe a manifestare l’intenzione dell’imputato di rendere spontanee dichiarazioni, proponendo in ricorso tale evenienza come meramente eventuale, per cui non è dato desumere il pregiudizio del diritto di difesa che si sarebbe verificato.