Pena sospesa: può essere negata sulla base dei precedenti di polizia anche dopo l’introduzione dell’art. 115-bis c.p.p. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 7 con l’ordinanza numero 30345/2023 ha stabilito che in tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l’introduzione dell’art. 115-bis cod. proc. pen., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell’indagato e dell’imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato.

La Suprema Corte ricorda che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19.3.2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell’imputato).

La cassazione Sez. 2, n. 2742 del 15/12/2020 dep. 2021 ha evidenziato che la valutazione prognostica richiesta dall’art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell’art. 133 c.p., sia in relazione alla gravità del reato -modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo -, sia con riguardo alla capacità a delinquere -motivi a delinquere e carattere del reo ;precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita – (nel caso di specie, era stato valorizzato il solo requisito della mancanza di un reddito e della gravità della condotta quale apoditticamente considerata, ma non era dato comprendere dall’argomentazione adottata dai giudici di merito per quale motivo dovesse necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensurato, avrebbe reiterato il reato nonostante la condanna subita, e non avrebbe deciso, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l’esecuzione della pena)”.

Non va dimenticato, peraltro, che costituisce ius receptum il principio per cui legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è negato dal giudice in base a prognosi sfavorevole nella quale rientrano, oltre le sentenze di condanna riportate dall’imputato, anche i precedenti giudiziari di cui all’art. 133 cod. pen. in quanto il giudizio prognostico ex art. 164, co. 1 cod. pen. è del tutto indipendente dai limiti relativi alla misura della pena fissati dall’art. 163 cod. pen. che determinano la concedibilità in astratto del beneficio ma non certo il contenuto favorevole della prognosi (così questa Sez. 4, n. 4073 del 23/2/1996, Rv. 205188; conf. Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Rv. 279206. Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Rv. 247469; Sez. 3, n. 9915 del 12/11/2009, dep. 2010, Rv. 246250).

Tale principio, mantiene intatta la sua validità nonostante l’entrata in vigore del d.lgs. 188/2021 in tema di presunzione di innocenza, che, in conformità alla sopra citata Direttiva europea, ha introdotto disposizioni integrative-rafforzative «di alcuni aspetti della presunzione di innocenza» delle sole persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale, in modo da consolidare il «diritto a un equo processo nei procedimenti penali» (“considerando” della Direttiva (UE) 2016/343).

In particolare, è stato introdotto nel codice di rito il nuovo art. 115 bis cod. proc. pen., che estende il divieto di presentare come colpevole un soggetto non condannato in via definitiva, già contemplato dall’art. 2 del d.lgs. n. 188/2021, ai provvedimenti giudiziari, dividendoli in tre categorie, per ciascuna delle quali la tutela della presunzione d’innocenza viene declinata in modo diverso.

Il primo comma dell’art. 115 bis dispone„ infatti, che “Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.

Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato”.

Il secondo comma dell’art. 115 bis cod. proc. pen. prevede, invece, che “Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento“.

Orbene, appare di tutta evidenza che la norma in questione, e tutto l’impianto della novella, non collidono con la possibilità di continuare a valutare, tra quelli cardine del giudizio prognostico ex art. 164 comma 1 cod. pen., quali elementi caratterizzanti la vita anteatta dell’imputato, i precedenti di polizia, indipendentemente dal fatto che gli stessi si siano concretizzati in precedenti penali.

Altra cosa è, invece, la necessità, ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 164 co. 2 e 4 cod. pen. che i precedenti penali abbiano il carattere della definitività, in ossequio al sopra ricordato principio della presunzione d’innocenza.

La cassazione ancora di recente, ha affermato il principio che la prognosi di recidività ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia, anche perché nessuna disposizione ne stabilisce l’inutilizzabilità, ed anzi la L. n. 121 del 1 aprile 1981, art. 9, prevede espressamente la possibilità di accesso dell’autorità giudiziaria ad essi “ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale” (vedasi in proposito Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685; Sez. 2, n. 18189 del 05/05/2010, Rv. 247469).

Va dunque ribadito il principio di diritto che: “Anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 in tema di presunzione di innocenza rimangono valutabili, ai fini del giudizio prognostico di cui all’art. 164 co. 1 cod. pen. finalizzato alla concessione o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena, i precedenti giudiziari di cui all’art. 133, co. 2, n. 2, cod. pen., attenendo questi, indipendentemente dal fatto che si siano concretizzati in una condanna definitiva, alla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato, elemento cardine di tale giudizio“.