Grave inimicizia tra difensore e giudice: non è causa di ricusazione (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 42454/2023, udienza del 4 ottobre 2023, risolve nei termini che seguono questioni giuridiche legate agli istituti della ricusazione e dell’astensione.

Premesso, intanto, che l’art. 37, cod. proc. pen., non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle “gravi ragioni di convenienza” previste quale mera causa di astensione dall’art. 36, comma primo, lett. h) stesso codice, la norma è stata ritenuta coerente con i parametri di cui agli artt. 3, 24 e 111, Cost., poiché tale differenziazione è finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione, ricollegando la ricusazione ai soli casi di un oggettivo deficit di imparzialità del giudice e relegando invece le “gravi ragioni personali” – aventi connotati di indeterminatezza – alla sola astensione, in tal modo consentendo al giudice di dar rilievo anche a motivi personali, in concreto idonei ad incidere sulla percezione della propria imparzialità da parte dello stesso giudicante (Sez. 6, n. 44436 del 4/10/2022, Rv. 284151-02).

Le norme che prevedono le cause di ricusazione, infatti, sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all’esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un’ingerenza delle parti nella materia dell’ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (Sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, Rv. 272845-01).

Inoltre, deve ribadirsi che la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, in quanto l’ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., riguarda solo le interrelazioni tra il giudice e le parti private (Sez. 5, n. 27977 del 15/6/2021, Rv. 281682-02; Sez. 2, n. 43884 del 7/10/2014, Rv. 260856).

Ne discende, quale logico corollario, che l’omessa previsione di una ipotesi di ricusazione del giudice – oltre che nel caso di grave inimicizia tra quest’ultimo (od un suo prossimo congiunto) ed una parte privata – anche nell’ipotesi di grave inimicizia tra il giudice (od un suo prossimo congiunto) ed il difensore, è disposizione coerente con i principi del giusto processo, comprendendosi la differenza tra le due diverse situazioni, ove si pensi al contenuto intenso e grave del rapporto di ostilità tra giudice e parte, direttamente costitutiva di serio pericolo per la serenità del giudizio (che l’interessato può rimuovere attivando le procedure all’uopo previste), rispetto alla diversa e meno preoccupante possibilità di interferenze dannose derivabili da analogo rapporto con il difensore (Sez. 1, n. 974 del 14/2/1995, Rv. 204337-01, in cui è stata ritenuta manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 comma primo lett. d) e 37 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 2, 3, 24 Cost.; Sez. 3, n. 27711 del 13/5/2010, Rv. 247918-01, in cui, ritenuta analogamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale, si è ribadito che è il solo rapporto di ostilità tra giudice e parte privata a costituire serio ed univoco pericolo per la serenità ed imparzialità del giudice).

Pertanto, una volta ricondotta la situazione concreta in tale cornice normativa, in applicazione dei richiamati principi, non può che ribadirsi come l’inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di astensione riconducibile alle “gravi ragioni di convenienza”, di cui all’art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., che non costituisce motivo di ricusazione, non comporti una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (Sez. 2, n. 19292 del 15/1/2015, Rv. 263518-01; Sez. 1, n. 30033 del 11/9/2020, Rv. 279732-01).

Le argomentazioni difensive non introducono elementi di valutazione che inducano a discostarsi da tali consolidati principi, ai quali lo stesso giudice d’appello si è correttamente attenuto nel respingere la relativa eccezione, avendo il deducente fatto riferimento a supposte ragioni di inimicizia tra il giudice e il difensore, come tali valutabili solo quali ragioni di convenienza da parte dello stesso giudice.