È accaduto a Roma: un avvocato cancellatosi dall’Albo ha seguitato ad assistere dei clienti e uno dei processi che ha “patrocinato” è arrivato in cassazione perché è stata dedotta la nullità assoluta e insanabile degli atti.
Fatto
Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178 co. 1 lett. a) anche in relazione all’art. 179 cod. proc. pen. e, più in generale, dell’art. 27 Cost., per l’assenza del suo difensore in un caso in cui ne era obbligatoria la presenza.
Evidenzia il ricorrente che, in primo grado il Signor N. risulta essere stato assistito da un difensore di fiducia, tale M. S., sia nella fase della convalida dell’arresto che nella fase successiva del giudizio abbreviato a seguito di direttissima.
Solo successivamente, tuttavia, è emersa la circostanza che tale avvocato M.S. non fosse avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati.
A tal riguardo il Tribunale, avvedutosi di tale evidenza, ha inviato una prima richiesta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che rispondeva in data 5/1/2022 che M.S. si era cancellato dall’elenco già dal 7/10/2021, quindi oltre un mese prima dell’assistenza processuale offerta all’odierno ricorrente.
Pertanto, già in un momento successivo al deposito della sentenza di primo grado il Tribunale di Roma nominava al Signor N. un difensore di ufficio.
Il difensore ricorrente evidenzia, tuttavia, che tale circostanza, se può sanare l’assistenza tecnica offerta al N. dal momento successivo alla nomina del difensore di ufficio, lascia comunque un vulnus insanabile rappresentato dallo svolgimento dell’udienza di convalida e dal successivo rito direttissimo al quale il N. ha partecipato in assenza di un difensore con grave e insanabile violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che eccepisce.
Decisione
La Suprema Corte rileva che l’assistenza dell’imputato nel processo penale, per il suo carattere tecnico, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellato o sospeso, per qualsiasi ragione, dall’albo medesimo.
Pertanto, se l’imputato sia stato assistito da avvocato colpito da tale sanzione, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, co. 1, cod. proc. pen.
La cassazione ha affermato che, in caso di imputato assistito da difensore sospeso o cancellato dall’albo professionale non si verifica una ipotesi di inesistenza giuridica della decisione pronunciata all’esito del processo, bensì, secondo l’orientamento interpretativo più rigoroso, una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma degli artt. 178 lett. c), e 179, co. 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9730 del 16/6/2000, A, Rv. 217664; conf. Sez. 1 n. 40377del 30/9/2013 non mass).
Già con il codice previgente si era in analogo senso rilevato come elemento costitutivo della valida ed efficace assistenza defensionale, obbligatoriamente spettante all’imputato a norma dell’art 125 cod. proc. pen. e la legalità della prestazione, la quale manca se il soggetto è privo delle qualità professionali (difensore non abilitato) o anche se privo di capacita, come nel caso di difensore
Pertanto va ribadito il seguente principio: l’assistenza dell’imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi nel caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cassazione sezione 4 sentenza numero 33374/2023 Rv. 285102 – 01
