Siamo in attesa della decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio in merito al pagamento al 31 dicembre 2023 del contributo minimo integrativo nella misura rivalutata di euro 805,00.
L’Ente di Previdenza, il 16 settembre 2022, aveva deciso di prorogare anche per il 2023 la temporanea abrogazione del contributo minimo integrativo.
Il Comitato dei Delegati nel settembre 2017 aveva approvato la seguente delibera: “Il contributo integrativo minimo di cui all’art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022” e per il 2023 aveva deciso di prorogare la delibera.
La delibera del settembre 2022 non è stata approvata da parte dei Ministeri Vigilanti e quindi è stato proposto ricorso al Tar che vede fissata a mercoledì 25 ottobre la discussione.
Il provvedimento impugnato da Cassa Forense davanti al Tar, secondo un comunicato del medesimo Ente, era giunto imprevisto, in considerazione della circostanza che la delibera del Comitato risultava funzionale all’entrata in vigore, dall’anno 2024, della riforma della Previdenza forense.
Il costo dell’esonero per l’anno 2023 è stimato in circa 25 milioni di euro, secondo quanto espresso nel comunicato comparso sul sito di Cassa Forense, firmato dal Presidente della Cassa, risulta compatibile con gli equilibri finanziari di lungo periodo dell’Ente, al contempo rilevando che il richiamo che appare nella nota Ministeriale, riferito agli “effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”, sembra inconferente, anche sul rilievo che gli stessi Vigilanti avevano dato il via libera all’analogo provvedimento per il quinquennio 2018/2022.
Secondo la stessa nota di Cassa Forense, il diniego ministeriale danneggia l’autonomia dell’Ente, risulta vessatorio verso gli iscritti e poggia su motivazioni non condivisibili.
L’Ordine degli Avvocati di Roma, tramite una nota del Presidente del proprio COA, aveva posto in evidenza che “i Ministeri Vigilanti hanno negato l’approvazione della delibera con la quale Cassa Forense decideva l’esonero del pagamento del contributo integrativo minimo per i Colleghi percettori di un reddito inferiore ad € 17.800,00“. Colleghi che dovranno pagare il contributo, peraltro rivalutato, che ammonta a 805,00 euro.
L’avvocatura ha mostrato il proprio il disappunto avverso il diniego che ritiene ingiustificato, ora dalle parole si passerà ai provvedimenti giurisdizionali e la bilancia è nelle mani del tribunale amministrativo che il 25 ottobre prenderà la sua decisione.
