Dichiarazioni del detenuto al direttore dello stabilimento di custodia: hanno la stessa efficacia di quelle rese all’autorità giudiziaria (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 42850 depositata il 19 ottobre 2023 ha ribadito che la dichiarazione resa da persona detenuta al direttore dello stabilimento di custodia esplica effetti istantaneamente, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., non sia pervenuta all’autorità procedente.

Non solo: si pone a carico dell’amministrazione penitenziaria l’onere di individuare l’autorità giudiziaria anche in caso di erronea indicazione da parte del dichiarante.

La Suprema Corte nell’esaminare gli atti contenuti nel fascicolo processuale – esame consentito al Collegio stante la natura della doglianza sollevata dal ricorrente – evince che, a seguito del gravame interposto dall’imputato, la comunicazione della fissazione dell’udienza dinanzi alla Corte di appello non veniva inviata all’avv. C., difensore di fiducia, che era stato nominato il 16.03.2022 dall’imputato dinanzi all’Ufficio matricola, con revoca della precedente nomina all’Avvocato M.

Il decreto di citazione a giudizio per l’udienza di appello, datato 18.05.2022, per l’udienza del 19.10.2022, riportava infatti ancora quale difensore di fiducia l’Avv. M.

Ne deriva che il difensore titolare per il giudizio di appello, non è stato avvisato dell’udienza dinanzi alla Corte di appello, situazione che integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 26359801; Sez. 1 – n. 50443 del 04/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018).

È affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio a difensore diverso da quello nominato dall’imputato detenuto con dichiarazione resa al direttore dello stabilimento di custodia, a nulla rilevando che detta dichiarazione, immediatamente efficace ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., non sia pervenuta all’autorità procedente Sez. 1 n. 50443 del 04/10/2018 Ud. (dep. 07/11/2018).

Ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dall’imputato detenuto “hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria”. Tale principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 3, n. 3147 del 12/12/2013 – dep. 23/01/2014, Rv. 258383).

L’art. 44 disp. att. cod. proc. pen. ribadisce che le dichiarazioni previste dall’art. 123 sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all’autorità giudiziaria competente.

Proprio con riferimento alla dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, la cassazione ha affermato che la presentazione della dichiarazione con le forme dell’art. 123 cod. proc. pen. da parte dell’imputato detenuto comporta l’immediata efficacia della dichiarazione stessa nonché l’obbligo di trasmissione all’autorità competente, così ponendo a carico dell’amministrazione penitenziaria l’onere di individuare quest’ultima anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto.

Si è precisato che il direttore dell’istituto penitenziario è tenuto ad effettuare una verifica diretta in ogni caso a sovrapporsi o ad integrare la dichiarazione dell’imputato e quindi a trasmettere la dichiarazione all’autorità giudiziaria competente, anche in caso di erronea indicazione da parte del dichiarante (Sez. 2, n. 402 del 25/01/2000 – dep. 02/03/2000, Rv. 216450).

Si osservava, in quella sede, che il tenore della norma permette di ritenere che il legislatore non si è limitato a riconoscere efficacia immediata alle dichiarazioni di nomina del detenuto, ma ha posto a carico dell’amministrazione penitenziaria l’obbligo d’individuare l’autorità giudiziaria competente anche senza o addirittura contro le indicazioni del detenuto.

In effetti, il testo della norma è chiaro nel prevedere un duplice effetto: quello di ritenere “ricevuta direttamente dall’Autorità Giudiziaria” la dichiarazione e quella dell’insorgenza dell’obbligo per la Direzione dell’istituto di comunicarla all’Autorità Giudiziaria “competente”.

Di conseguenza, è ininfluente la “mancanza di colpa” del P.M. e del Tribunale, che avrebbero ignorato l’avvenuta nomina del nuovo difensore e la revoca di quello precedente: in linea di diritto, la nomina era stata ricevuta dal Pubblico Ministero (anche se in linea di fatto ciò non era avvenuto) il giorno stesso in cui era stata effettuata e, pertanto, il decreto di citazione a giudizio era stato erroneamente notificato a legale che non era più difensore di fiducia dell’imputato, mentre era stata omessa la notifica all’unico difensore di fiducia.

Si deve anche rimarcare che non è ipotizzabile alcuna sanatoria della nullità, sulla base del principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.: non può, infatti, essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta“, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 – dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598).