La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 42696/2023 ha ricordato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168 n. 1 cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.
In tali termini, ex multis, Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Rv. 273453; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, Rv. 240679.
A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell’enunciato normativo, si è osservato: «Nell’espressione “delitto ovvero contravvenzione della stessa indole”, contenuta nell’art. 168, primo comma, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia “della stessa indole” di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Rv. 215615).
