Interrogatorio a “distanza” della persona sottoposta a misura cautelare (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 42638/2023 si è soffermata sul riformulato art. 294 comma quinto cod. proc. pen. che considera possibile l’interrogatorio per rogatoria solo nel caso in cui: – il giudice non possa procedervi personalmente; – sia impossibile l’interrogatorio da remoto.

Al riguardo va evidenziato che l’art. 13 comma primo lett. b) del d.lgs.150/2022 ha così modificato l’art.294 cod. proc. pen.: ha introdotto al comma quarto il terzo periodo “[…] Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio[..]”; ha riformulato il quinto comma stabilendo che per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente del collegio delegano l’atto istruttorio al giudice per le indagini del luogo qualora non ritengano di procedere personalmente e “[..] non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4 [..]”; ha introdotto il comma 6 bis in base al quale “[..]

Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fotografica.

È fatta salva l’applicazione dell’art.133 ter comma 3 terzo periodo nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza dell’interrogatorio [..]”.

La riforma ha, quindi, introdotto la possibilità della partecipazione a distanza attraverso il video-collegamento anche rispetto all’interrogatorio di garanzia ex art.294 cod. proc. pen.: non solo nella ipotesi di interrogatori delegati (cd. interrogatori “per rogatoria”) al giudice per le indagini preliminari nella cui circoscrizione il soggetto da interrogare risulta detenuto, ma in tutti casi in cui occorre procedere all’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen.

Si è in tal modo codificata la indicazione contenuta nella legislazione emergenziale che introduceva la celebrazione degli interrogatori di garanzia da remoto in ragione della pandemia.

La nuova disciplina, nel prevedere l’interrogatorio “a distanza”, richiede in primo luogo la previa richiesta dell’interessato e la successiva autorizzazione del giudice.

La previa richiesta di parte, in virtù del richiamo che il comma quinto opera al comma quarto del medesimo articolo, appare quindi un requisito necessario affinché il giudice piuttosto che procedere alla delega dell’interrogatorio, assuma l’interrogatorio attraverso il videocollegamento. 

Dalla lettura del testo novellato non emerge una “preferenza” accordata dal legislatore al collegamento a distanza nella ipotesi in cui il soggetto da interrogare si trovi ristretto nella circoscrizione di altro tribunale.

Se è vero che la modalità da remoto consentirebbe al giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare di procedere personalmente all’interrogatorio, non può non considerarsi il delicato tema dell’esplicazione del pieno diritto di difesa durante la celebrazione dell’udienza “virtuale” dal momento che la presenza fisica è certamente funzionale all’esercizio dell’autodifesa e della difesa tecnica.

Nel bilanciamento di interessi in gioco, il legislatore ha subordinato il ricorso alla remotizzazione dell’interrogatorio alla espressa richiesta della parte.

Nel caso esaminato risulta che:

– l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti della ricorrente era eseguita in data 13 febbraio 2023;

– il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma a seguito della richiesta ex art. 294 comma quinto cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata del 14 febbraio 2023, procedeva in pari data a fissare l’interrogatorio di garanzia presso il carcere di Rebibbia per il giorno 15 febbraio 2023 ore 9.45;

– il provvedimento di fissazione era comunicato al difensore di fiducia, come peraltro indicato nel ricorso, alle ore 15.16 del medesimo 14 febbraio;

– il giorno 15 febbraio 2023, l’interrogatorio di garanzia si svolgeva dinanzi al giudice per le indagini preliminari delegato alla presenza di un difensore, avv. G.D., sostituto processuale, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. in virtù di espresso atto di delega scritta, del difensore di fiducia avv. A.P.;

– il sostituto processuale eccepiva nullità dell’interrogatorio “[..]per il fatto di essersi svolto in rogatoria per violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata trasmissione al Gip (..) della documentazione sulle fonti di prova citate nell’ordinanza[..]”.

Da quanto emerge dagli atti, dunque, non solo la difesa della ricorrente non ha mai avanzato alcuna richiesta di svolgimento dell’interrogatorio nelle forme della partecipazione a distanza, ma non ha neanche rappresentato siffatta doglianza attraverso il sostituto processuale durante l’interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice delegato.

Del resto, la volontà di procedere da remoto all’interrogatorio poteva essere comunicata dal difensore al giudice dell’ordinanza genetica non appena eseguita la misura cautelare e anche successivamente all’avviso della fissazione dell’interrogatorio presso la Casa Circondariale di Rebibbia, comunicazione mai effettuata pur essendovi la possibilità di procedervi.

Va inoltre evidenziato che il motivo non si confronta con la giurisprudenza della Suprema Corte la quale, pronunziatasi in relazione alle invocate censure di incostituzionalità dell’art. 294 commi quarto e quinto cod. proc. pen., ha chiarito la natura del provvedimento con cui si delega l’interrogatorio.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 294, comma 5, cod. proc. pen.: – in riferimento all’art. 111, comma 6, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l’interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, sulla base della sola motivazione di “non ritenere di procedervi personalmente”, posto che l’atto di delega non appartiene alla categoria dei “provvedimenti giurisdizionali” soggetti all’obbligo di motivazione ai sensi della citata disposizione costituzionale, trattandosi di un atto non decisorio né definitivo, ma meramente organizzativo ed ordinatorio, rispetto al quale l’apprezzamento discrezionale concesso al giudice resta assorbito nella valutazione legale tipica operata a monte dal legislatore e tendente ad assicurare il contatto immediato fra il giudice e la persona ristretta nella libertà personale. (Sez. 3, n. 39520 del 20/07/2017, Rv. 271471 – 01).

In riferimento agli artt. 3, comma 1, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l’interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, non potendosi ravvisare alcuna disparità di trattamento fra soggetti ristretti nella circoscrizione del tribunale, per i quali l’interrogatorio di garanzia è assunto dal giudice medesimo che ha emesso il provvedimento cautelare, e soggetti ristretti in una circoscrizione diversa, trattandosi di fattispecie del tutto dissimili, onde la norma processuale risulta non priva di ragionevolezza ed in linea con l’esigenza di una pregnante e rapida tutela della libertà personale, e perciò conforme anche alle norme della Convenzione n europea dei diritti dell’uomo richiamate attraverso l’art. 117, comma 1, Cost. (Sez. 3, n. 39520 del 20/07/2017, Rv. 271469 – 01). – in riferimento all’art. 25, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l’interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, dovendosi escludere che la regiudicanda cautelare sia sottratta al giudice naturale, sia in ragione della provvisorietà dell’incombenza delegata, sia per la facoltà da parte del giudice delegante di adottare gli stessi atti che avrebbe potuto o dovuto compiere se avesse assunto direttamente l’interrogatorio di garanzia. (Sez. 3, n. 39520 del 20/07/2017, Rv. 271470 – 01).

Le indicazioni fornite dalla cassazione consentono altresì di escludere la sussistenza di una nullità a regime intermedio con riferimento alla scelta del giudice dell’ordinanza genetica di procedere alla delega dell’interrogatorio per l’indagato ristretto fuori circoscrizione e di non svolgere l’interrogatorio da remoto, non potendosi ricondurre la fattispecie ad alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art.178 cod. proc. pen. che attengono all’intervento, all’assistenza e alla rappresentanza dell’imputato.