Negazionismo della Shoah e suo rilievo penale (di Vincenzo Giglio)

Vicenda

RC è stato riconosciuto responsabile in entrambi i gradi di merito del reato di concorso con ignoti nella diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razionale o etnico e di negazione della Shoah (artt. 110 cod. pen., 3, comma 1, lett. a), 3-bis L. n. 654/1975).

La sua condanna è stata determinata dai plurimi elementi probatori subito di seguito sintetizzati.

  • È membro del movimento N.S.A.B. – M.L.N.S. (Movimento Nazional Socialista dei Lavoratori.
  • Il 27 gennaio 2017, durante la celebrazione del Giorno della Memoria avvenuta del 27 gennaio 2017, assieme ad altre persone ha svolto attività di propaganda, diffondendo volantini in alcune vie del centro milanese volantini, affiggendo striscioni, diffondendo scritte inneggianti alla superiorità della razza bianca contro ogni presenza del giudaismo in Europa e negando l’Olocausto ebraico.
  • Si è accertato che i predetti volantini erano di due tipologie: “il primo riportava la scritta «siamo sempre stati perseguitati pur non avendo mai dato fastidio a nessuno. La “soluzione finale” era un piano per la nostra eliminazione fisica. Dai campi di concentramento non si usciva vivi. Venivamo trasformati in paralumi, bottoni e saponette. I 6 milioni di morti sono ufficialmente documentati da testimoni oculari e da libri in vendita, tra una caciotta e un culatello, nelle aree di servizio autostradali», poi a seguire l’immagine di Pinocchio recante la scritta sul naso «Made in Israel» e di seguito la scritta «credi ancora a quel che insinua Pinocchio? Perché tutta questa paura degli studi revisionisti se non c’è nulla da nascondere?»; il secondo riportava il seguente testo: «27 gennaio 2017 nella giornata della memoria vogliamo ricordare gli olocausti degli ultimi secoli», proseguendo con una serie di eventi, corredati da supposte statistiche, relative a genocidi registrati nel corso degli ultimi secoli“.

RC, per tramite del suo difensore, ha fatto ricorso per cassazione contro la sentenza che ha confermato la sua condanna in primo grado.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato trattato e deciso dalla prima sezione penale con la sentenza n. 3808/2022 (udienza del 19 novembre 2021).

L’esito è stato della generalità inammissibilità dei motivi di impugnazione.

Fra i temi presi in considerazione nella motivazione della decisione, qui interessa soprattutto quello attinente alla definizione del negazionismo e delle caratteristiche che rendono legittimo escluderlo dall’area della libera manifestazione del pensiero.

Serve ricordare in premessa che nella sua formulazione originaria  l’art. 3, L. n. 654/1975, si limitava a punire: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

A distanza di oltre 40 anni dalla L. 654 e di otto anni dalla decisione quadro 2008/913/GAI è intervenuta la L. n. 115/2016 cui si deve l’attribuzione del rilievo penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale.

Tale ultima legge ha innestato nel citato art. 3 il nuovo comma 3-bis che prevede la reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti rispettivamente dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Un anno dopo l’art. 5, L. n. 167/2017, ha ampliato ulteriormente la fattispecie incriminatrice affiancando alla negazione la minimizzazione in modo grave.

La penalizzazione del negazionismo è dunque il frutto di un impulso sovranazionale, in primo luogo del Consiglio d’Europa ma anche della complessiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU).

Si deve infatti ai giudici di Strasburgo l’affermazione del principio della non contrarietà all’art. 10 della Convenzione europea di diritti umani (CEDU) che tutela la libertà di espressione delle limitazioni e delle sanzioni imposte dagli Stati membri all’espressione di  opinioni offensive della memoria e dell’identità dei sopravvissuti dell’Olocausto (tra le altre, decisione nel caso Peta Deutschland c. Germania, 2012).

Di grande rilievo fu, riguardo allo specifico tema del negazionismo, la più risalente sentenza Garaudy c. Francia. Si deve ad essa la distinzione capostipite tra i fatti storici chiaramente stabiliti, e tra questi l’Olocausto, e i fatti rispetto ai quali non si è esaurito il dibattito su come sono avvenuti e come possono essere interpretati.

Sulla base di questo indirizzo, è negazionista qualunque tesi volta a rimettere in discussione l’Olocausto e, per l’effetto, riabilitare il regime nazista e accusare di falsificazione storica le sue vittime.

Tesi di questo genere – ha chiarito la Corte di Strasburgo – mettono in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l’antisemitismo, rappresentano una grave turbativa dell’ordine pubblico e sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani.

È pertanto insostenibile la pretesa del ricorrente di essersi mosso in una prospettiva revisionistica della narrazione storica dell’Olocausto dal momento che è lecito revisionare solo fatti incerti e lo sterminio di massa degli Ebrei non è certo tra questi.

È ugualmente insostenibile l’ulteriore proposizione del ricorrente tendente ad accreditare la mancanza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice contestatagli.

Ciò non solo e non tanto perché questa richiede il solo dolo generico ma perché l’istruzione scolastica e lo studio storico che essa promuove, la sovrabbondanza di libri, strumenti culturali di ogni genere e la stessa ricorrenza pubblica del Giorno della Memoria e le plurime iniziative che essa ospita consentono a chiunque di avere un’adeguata conoscenza della persecuzione nazi-fascista il cui frutto tragico fu il sacrificio di milioni di innocenti.

Senza peraltro dimenticare l’elevato simbolismo, a portata di chiunque non si rifiuti deliberatamente di coglierlo, di quella ricorrenza la cui data – 27 gennaio – coincide con quella dello stesso giorno del 1945 in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz e documentarono, in modo definitivo e perciò incontrovertibile, l’orrore e la follia omicida che erano stati scientificamente e metodicamente attuati in quegli anni per sterminare un popolo e gli oppositori del regime nazista.

Commento

È scontata la condivisione della decisione dei giudici di legittimità che hanno sottolineato con forza principi che dovrebbero essere patrimonio comune dell’umanità.

Proprio per questo, sorprende e addolora che ancora oggi i veleni che causarono lo sterminio degli Ebrei siano tra noi, insensibili ad ogni evidenza storica, ad ogni influsso culturale.

Si può solo parlarne e parlarne e parlarne ancora nella speranza che nessuno dimentichi.