Segnaliamo l’ordinanza n. 42858/2023 emessa dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione in esito all’udienza del 10 ottobre 2023 (allegata in forma anonimizzata alla fine del post) con la quale il collegio di legittimità, preso atto di un conflitto interpretativo, rimette gli atti alle Sezioni unite perché chiariscano “Se, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 2, comma 1 lett. b) d. lgs. n. 150/2022 all’art. 582 cod. pen., senza innovare l’art. 4 d. lgs. 274/2000, sia ravvisabile – ed eventualmente in quali limiti – la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta – in fattispecie diverse da quelle cd. intrafamiliari di cui all’art. 577, comma primo, n. 1, e comma secondo cod. pen, la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale”.
