Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 43061, udienza del 19 settembre 2023, chiarisce gli effetti della proposizione dell’azione risarcitoria in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale.
Nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall’art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti.
La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia “ex lege” agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. civ. Sez. 6-3, ordinanza n. 26863 del 22/12/2016, Rv. 641936 – 01).
È stato autorevolmente osservato che la soluzione scelta dal legislatore penalizza colui che dopo essersi inserito nel giudizio penale, esercita anche l’azione civile poiché questo giudizio rimane sospeso e la costituzione nel giudizio penale si intende revocata.
Ed infatti è stato reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità che la revoca tacita della costituzione di parte civile, di cui all’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., opera nel caso in cui l’azione risarcitoria venga promossa “anche” davanti al giudice civile, da parte del soggetto danneggiato, già costituito parte civile, e solo quando sussista una compiuta coincidenza fra le due domande, trattandosi di disposizione finalizzata ad escludere la non consentita duplicazione dei giudizi (cfr., in questi termini: Sez. 5, n. 21672 del 16/02/2018, Rv. 273027-01; Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 261950-01; Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, Rv. 246266-01), coincidenza che non si configura non solo laddove non vi sia perfetta identità del petitum e della causa petendi, ma anche qualora non vi sia piena corrispondenza tra i soggetti convenuti nelle due diverse sedi (Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007, Rv. 236722-01; Sez. 4, n. 35604 del 28/05/2003, Rv. 226370-01).
È stato precisato al riguardo che la previsione dell’art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui la costituzione si intende revocata se la parte civile “promuove l’azione davanti al giudice civile” non riguarda l’ipotesi in cui il danneggiato dal reato, esercitata in sede penale l’azione civile ed ivi ottenuto accoglimento della domanda risarcitoria per l’an“, proponga poi davanti al giudice civile domanda per il “quantum“: in tale ipotesi, infatti, non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile (Cass. pen. Sez. 4, n. 43374 del 24.5.2007, Rv. 237907; Sez. 5, sentenza n. 24869 del 24/01/2017).
La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, si verifica solo quando sussiste coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (nella fattispecie, relativa ad infortunio sul lavoro, la Corte ha ritenuto coincidenti “causa petendi” e “petitum” in quanto, con la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio civile, era stato invocato nuovamente l’accertamento della responsabilità dei convenuti per i fatti già oggetto del processo penale), (Sez. 4, sentenza n. 3454 del 19/12/2014).
Quello che conta è l’oggetto specifico delle domande eventualmente avanzate dalla parte civile nel procedimento civile, in sé considerate.
In sostanza, la questione va risolta verificando la fondatezza dell’allegazione, da parte del difensore di parte civile, della diversità del petitum “penale” nel confronto con le domande formulate dalla società nel separato procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo, che è stato sospeso dal giudice del lavoro in attesa del giudizio penale.
Deve a questo punto rilevarsi che in sede civile, la società si è opposta all’azione monitoria intrapresa nei suoi confronti per crediti di lavoro, non limitandosi a dedurre il proprio credito per i prelievi abusivi della ricorrente nei termini di un’eccezione di compensazione e, quindi, esclusivamente per resistere alla pretesa di controparte, ma proponendo domanda riconvenzionale, innestata sull’eccezione di compensazione, per una parte eccedente il credito vantato dalla controparte e fondata sui medesimi danni patrimoniali e morali cagionati dal reato e quantificati nella medesima misura di quanto indicato nell’atto di costituzione di parte civile.
Sussistendo perfetta coincidenza tra le domande proposte dalla società in sede civile, e la domanda di danni formulata nel giudizio penale, la Corte di appello non avrebbe potuto che prendere atto della duplicazione dei giudizi, che la norma dell’art. 82 cod. proc. pen. è intesa ad escludere (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 62 del 16/12/2009 ud. (dep. 05/01/2010) Rv. 246266), dichiarando l’intervenuta revoca ope legis della parte civile.
Ed infatti va osservato che il trasferimento dell’azione civile comporta la revoca della costituzione di parte civile e l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile avverso il provvedimento del giudice di merito che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto, in quanto era stata intentata una causa civile per i medesimi fatti). (Sez. 5, sentenza n. 38741 del 10/07/2019 Cc. (dep. 19/09/2019) Rv. 276649 – 01).
Risulta pertanto irrilevante che il tribunale abbia ammesso il difensore della parte civile a concludere “in ordine ai danni da illecito”, come emerge dal verbale di udienza, in quanto il difensore in sede civile aveva chiesto non soltanto i danni patrimoniali derivanti dalle appropriazioni contestate, ma anche i danni morali derivanti dal reato e quindi, a prescindere dalle formulate conclusioni, la parte civile non era più nel processo, avendo azionato le medesime pretese in sede civile.
Ne consegue che certamente non era legittimata ad impugnare la sentenza del tribunale.
Si impone, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché l’appello della parte civile era inammissibile per difetto di legittimazione.
