Sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria: spetta provvedere non al giudice dell’esecuzione ma al tribunale di sorveglianza se pende l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali (di Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 42676/2023, udienza camerale del 14 settembre 2023, in adesione ad un orientamento consolidato, ha ribadito che in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma 12, ord. pen. (Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, Rv. 276388; conforme Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 273121).

L’art. 47, comma 12, ord. pen., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che «l’esito del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata riscossa».

Si tratta di disposizione che assegna al tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a conoscere della domanda di estinzione della pena pecuniaria nei confronti di persona che si trova in disagiate condizioni economiche unitamente alla pena detentiva sostituita dall’affidamento in prova al servizio sociale il cui esito sia stato positivo.

In sostanza, la consolidata giurisprudenza di legittimità assegna la competenza a decidere sulla domanda cautelare allo stesso giudice competente a decidere per il merito, essendo inammissibile una divaricazione delle attribuzioni di natura cautelare rispetto a quelle di cognizione piena.

Nessun dubbio, peraltro, può sorgere secondo la giurisprudenza indicata, in ordine all’ammissibilità dell’istanza cautelare in assenza di prognosi negative sull’esito della prova e una volta riscontrate le disagiate condizioni economiche.

Tale considerazione, qui condivisa, espressamente svolta da Sez. 1, n. 12775 del 2019 cit., consente di ritenere fondato anche il secondo motivo con il quale è stata censurata la decisione nella parte in cui ha qualificato come mera aspettativa la posizione del condannato che ha formulato l’istanza di sospensione.

La tesi del Tribunale di sorveglianza, infatti, rischia di porre sostanzialmente nel vuoto, in termini assoluti, la tutela pacificamente ammessa dalla giurisprudenza della Cassazione.

Invero, come correttamente segnalato dal ricorrente, l’interesse alla pronuncia sulla sospensione va valutato con riguardo al momento della richiesta di pagamento, non dell’esito della messa alla prova.