Remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento: rilevabilità nel giudizio per cassazione anche in caso di ricorso inammissibile (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 33392/2023 ha stabilito che la remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l’estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.

La questione che si pone, pertanto, è se la remissione della querela, perfezionatasi con l’accettazione prima della sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. consenta al giudice di legittimità di rilevare l’estinzione del reato anche in caso di ricorso inammissibile.

Fatto

Orbene, emerge ex actis che in data 23.12.2022 veniva proposta dall’imputata richiesta di applicazione della pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., in data 7/1/2023 interveniva il consenso del PM, il 10/1/2023 il GIP fissava l’udienza camerale e il 20/2/2023 veniva pronunciata la sentenza applicativa della pena oggi impugnata.

Decisione

Giusto il dictum di Sez. 5, sentenza n. 12195 del 19/02/2019, Rv. 276038, secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (e che in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall’imputata nell’udienza celebrata dopo il perfezionamento dell’accordo) il patto, pertanto, si era perfezionato il 7/1/2023. Quindi già in epoca successiva all’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia.

Ed è anche questo aspetto che dovrà essere valutato ai fini della rilevabilità dell’intervenuta remissione di querela in questa sede di legittimità.

Ricordiamo che esiste un filone giurisprudenziale, successivo alla Legge 103/2017, secondo cui, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell’accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un’ipotesi di pena illegale ai sensi dell’art. 448-bis cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali (così Sez. 5, n. 11251 del 4/12/2018, dep. 2019, Rv. 276036 in un caso in cui la remissione intervenuta in pendenza del termine per impugnare riguardava il delitto di minaccia grave ex art. 612, co. 2, cod. pen., divenuto perseguibile a querela per effetto del D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore un mese prima del perfezionamento dell’accordo ex art. 444 cod. proc. pen.).

E che anche prima della c.d. legge Orlando si era affermato che, in tema di patteggiamento, l’eventuale estinzione del reato intervenuta dopo la sentenza di applicazione della pena su richiesta per remissione della querela, non consente di modificare la relativa decisione adottata dal giudice ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. allo stato degli atti, sicché l’eventuale ricorso per cassazione volto a far riconoscere la causa estintiva sopravvenuta deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 5, n. 39345 del 7/4/2003, Rv. 227030).

A quello appena ricordato, tuttavia, si contrappone il più condivisibile e radicato orientamento secondo cui la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato anche in presenza di ritenuta inammissibilità del ricorso, atteso che essa è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell’art. 648, co. 2, cod. proc. pen., non sia stata “pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso” (cfr. Sez. 5, n. 10637 del 15/2/2002, Rv. 221498; Sez. 5, n. 24129 del 12/3/2002, Rv. 222006; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Rv. 259989; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301).

Fa in ogni caso propendere per tale seconda opzione ermeneutica il chiaro ed inequivoco e pronunciamento di Sez. Un., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681 secondo cui «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto».

Tale dictum, peraltro, è stato ripreso dalle recenti Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551 che a pag. 18 della motivazione chiariscono, a proposito di SSUU Salatino che: La affermazione prende le mosse da un inquadramento della remissione della querela non tanto come istituto sostanziale e per questo assimilabile alle altre cause di estinzione del reato, quanto piuttosto in ragione della sua capacità di differenziarsi dalle dette altre cause di estinzione per la caratteristica che essa presenta non solo di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato: con la conseguenza della massima estensione da attribuire al termine ultimo per la sua rilevazione, secondo il disposto dell’art. 152, terzo comma, cod. pen., e cioè fino alla condanna irrevocabile in senso formale, che è evenienza processuale sicuramente posteriore e indipendente dal fatto in sè della presentazione di un ricorso inammissibile e utile ai fini in esame, salvo il caso della inammissibilità per tardività”. In linea con tale principio, è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l’intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625; conf. Sez. 6, n. 2248 del 13/1/2011, Rv. 249209).

A ben guardare, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale affermato da SSUU Chiasserini e ribadito da SSUU Salatino, non rileva se la remissione della querela sia avvenuta prima o dopo la sentenza di patteggiamento.

L’unico elemento da valutare è che il ricorso per cassazione sia stato tempestivo e che, pertanto, la sentenza non sia già passata in giudicato.