La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 33398/2023 ha stabilito che la mancata sottoscrizione dell’ordinanza del tribunale del riesame da parte del presidente del collegio e del giudice è causa di nullità relativa del provvedimento e, non incidendo sulla regolarità del giudizio, né determinando l’inesistenza della decisione, comporta la restituzione degli atti al tribunale affinché provveda nuovamente.
La Suprema Corte ha esplicato come sia nulla l’ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell’art. 546 cod. proc. pen. – il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore – applicabile anche alle ordinanze; si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell’ordinanza dai componenti del collegio decidente sull’istanza di riesame (cfr. Sez. 5, n. 7094 del 29/10/2010, dep. 2011, Rv. 249824-01).
D’altro canto, la sentenza collegiale priva della sottoscrizione del giudice estensore – in difetto di qualsiasi elemento che consenta, come nel caso di specie, di ritenere che il Presidente potesse aver cumulato anche la figura di estensore o che, ai sensi dell’art. 546, comma 2, cod. proc. pen., l’estensore fosse impedito alla sottoscrizione – determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice collegiale affinché provveda, nella fase successiva alla deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova decorrenza dei termini per l’impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 3386 del 17/11/2016, dep. 2017, Rv. 268806-01.
La sentenza suindicata applica, sul punto, l’insegnamento di Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, Rv. 254671-01, per la quale l’unico caso in cui il legislatore ammette una sottoscrizione monosoggettiva è quello in cui l’estensore sia impedito a sottoscrivere e sia fatta menzione di tale impedimento; al di fuori di tale ipotesi, minutamente disciplinata dall’art. 546, comma 2, cod. proc. pen., la sottoscrizione monosoggettiva deve ritenersi mancante perché incompleta e produce, pertanto, la nullità della sentenza).
L’indicata nullità, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta, come detto, l’annullamento della sentenza-documento (in questo caso dell’ordinanza-documento) e la restituzione degli atti al giudice, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione dell’ordinanza-documento che, sottoscritta dal Presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, cit.).
Trattasi, insomma, non di una mera irregolarità, ma nemmeno di un caso di inesistenza del provvedimento o di nullità dell’intero procedimento.
Ad avviso della cassazione, allora, la ravvisata situazione di nullità relativa, comportante il logico annullamento dell’ordinanza impugnata, non può essere considerata come integrativa di nessuno dei casi espressamente elencati dal testo dell’art. 620 cod. proc. pen., rispetto ai quali è normativamente previsto che il provvedimento di annullamento venga disposto senza rinvio.
