Messa alla prova e prescrizione: il ritardo nell’elaborazione del programma di trattamento da parte dell’Uepe non determina la sospensione della prescrizione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 40848/2023 ha stabilito che il rinvio dell’udienza, disposto d’ufficio dal giudice al fine di consentire l’elaborazione, nei confronti dell’imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.

La Suprema Corte in merito ai rinvii per consentire la elaborazione da parte dell’Uepe del programma trattamentale, osserva quanto segue.

Il procedimento di messa alla prova ha inizio con la proposizione della istanza da parte dell’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, che deve soddisfare i requisiti formali e sostanziali previsti dagli artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen.

Ad essa va allegato un programma di trattamento elaborato d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna.

La fase decisoria è disciplinata dall’art. 464 quater cod. proc. pen., a norma del quale, il giudice, verificata la mancanza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio della cui fissazione è dato contesti le avviso alle parti.

Il giudice, nel valutare l’idoneità del programma di trattamento presentato dal richiedente, è tenuto a compiere un vaglio di congruità sulla durata complessiva del lavoro di pubblica utilità applicando, in via analogica, gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.6, n. 44646 dell’01/10/2019, Rv. 277216 Sez. 5, n. 48258 del 04/11/2018, Rv. 277551; Sez. 3, n. 55511 del 19/09/2017, Rv. 272066) e deve, altresì, ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

L’art. 168- ter cod. pen., introdotto dall’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67, stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

Il momento iniziale della sospensione del corso della prescrizione viene, dunque, a coincidere con la pronuncia dell’ordinanza ad opera del giudice ai sensi dell’art. 464 quater cod. proc. pen. mentre quello finale è rappresentato dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di estinzione del reato a norma dell’art. 464 septies cod. proc. pen. oppure dalla emissione della ordinanza che dichiari l’esito negativo della messa alla prova e disponga la ripresa del processo a norma dell’art. 464 septies, comma 2, cod. proc. pen. o, ancora, a seguito del provvedimento di revoca ex art. 464-octies e 141-ter disp. att. cod. proc. pen.

Nel caso in cui l’imputato non abbia avuto la possibilità di allegare, all’istanza di cui all’art. 464 bis cod. proc. pen., il programma di trattamento deve comunque comprovare l’invio della richiesta della relativa elaborazione all’Ufficio per l’esecuzione penale esterna e, in tal caso, il giudice dovrà differire l’udienza non avendo gli elementi necessari per decidere sulla richiesta.

Nel caso di specie, dalla disamina dei verbali di udienza emerge che i rinvii sono stati disposti dal Tribunale in ragione del mancato pervenimento del programma elaborato dall’Uepe.

Osserva la cassazione, concordemente a quanto già sostenuto nella sentenza Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 279001 cit., che la richiesta di differimento della udienza formulata dal difensore al fine di dare corso alla procedura di cui agli artt. 464 bis e segg. cod. proc. pen. e alla elaborazione, da parte dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, non trovando scaturigine né in esigenze attinenti all’acquisizione di elementi di prova né nel riconoscimento di termini a difesa, si inquadrano nella seconda ipotesi prevista dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen. e determinano l’effetto sostanziale della sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale.

I rinvii successivi, disposti di ufficio dal Tribunale, in attesa della elaborazione del programma da parte dell’Uepe, prima della adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, non possono, invece, ‘essere conteggiati ai fini della sospensione del corso della prescrizione, in quanto ricollegati, per quanto è dato comprendere dal verbale, ad una inerzia della pubblica amministrazione non imputabile all’imputato.