Gratuito patrocinio e protocolli per la liquidazione: attenzione non possono ledere il diritto al compenso dell’avvocato (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con l’ordinanza numero 29184 depositata oggi 20 ottobre 2023 ha ricordato che è escluso che il protocollo del tribunale possa ridurre il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si è visto non riconoscere l’onorario per la fase attività istruttoria in un procedimento conclusosi con la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

Nel caso specifico al difensore era stata rigettata la richiesta di onorario per la fase istruttoria o dibattimentale in quanto il reato era stato dichiarato prescritto e il protocollo firmato secondo il giudicante prevedeva in tal senso.

La Suprema Corte rileva che i protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise.

Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e funzionari amministrativi che si assumono l’impegno di cooperare per migliorare l’amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale.

Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva.

In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali ed in ogni caso nel caso specifico: deve essere annullata con rinvio l’ordinanza che conferma l’esclusione della fase istruttoria nel compenso per il difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato sul mero rilievo che il procedimento si è concluso con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, così interpretando il protocollo d’intesa in uso nel tribunale, benché si sia tenuta una serie di udienze nel procedimento, dovendosi osservare che la fase istruttoria è difficilmente eludibile, laddove si riferisce ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, non potendosi quindi escludere la correlativa remunerazione, a prescindere dalla circostanza che poi il giudizio penale si sia concluso con sentenza di estinzione per prescrizione, poiché si sarebbe dovuto comunque tener conto, in sede di liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, di tutti i compensi maturati per l’opera svolta fino alla pronuncia della suddetta sentenza.