Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 41886/2023, udienza del 28 giugno 2023, ricorda che la permanenza del reato edilizio cessa con l’ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci” (Sez. 3, sentenza n. 13607 del 08/02/2019 Ud. (dep. 28/03/2019) Rv. 275900 – 01).
Del resto, la valutazione dell’opera abusiva deve valutarsi nella sua unitarietà: si è affermato infatti che “In tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (fattispecie relativa ad intervento edilizio, assentito con unico permesso di costruire, consistito nella realizzazione di tre palazzine)”, Sez. 3, sentenza n. 30147 del 19/04/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270256 – 01).
In ogni caso, ai fini dell’individuazione del momento di cessazione dei lavori, il completamento dell’opera con tutte le rifiniture interne ed esterne costituisce solo un elemento sintomatico, che, se utile nella normalità dei casi, non consente di escludere ipotesi marginali in cui la permanenza sia terminata anche senza l’ultimazione dell’opera nel senso anzidetto, come ad esempio quando risulti l’ininterrotto utilizzo abitativo del bene comprovato dalla attivazione delle utenze necessarie) (Sez. 3, sentenza n. 29974 del 06/05/2014 Cc. (dep. 09/07/2014) Rv. 260498 – 01).
