Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: il dolo non è in re ipsa (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 3 con la sentenza numero 42497 depositata il 18 ottobre 2023 ha ricordato che nel caso del delitto ex art. 8 d.lgs n. 74 del 2000, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l’autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l’emissione della fattura per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La Suprema Corte ha stabilito che il dolo specifico del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è in re ipsa, posto che la legge prevede esplicitamente che al compimento della condotta tipica, l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti, si aggiunga la finalità di evasione, la cui realizzazione, però, non è necessaria ai fini della consumazione del reato: ne consegue che anche nel caso del delitto ex articolo 8 del decreto legislativo 74/2000, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l’autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, sezione 6 n. 16465/2011, Rv 250007, in tema di dolo, la prova della volontà della commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base a elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione.

La prova del dolo si ricava essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, dalle concrete manifestazioni della condotta.

Pertanto, anche nel caso del delitto ex art. 8 d.lgs n. 74 del 2000, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l’autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l’emissione della fattura per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.